Cassazione Civile, Ordinanza n. 20268/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio di legittimità definito con ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso del medesimo soggetto contro la sentenza della Corte d'appello. Successivamente il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi degli artt. 391-ter e 395, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo un errore decisivo ascrivibile alla sentenza di primo grado e collegato a una trascrizione erronea del Conservatore, errore che egli assumeva di avere scoperto solo di recente. La Corte rileva però che il rimedio invocato era diretto contro un'ordinanza che si era limitata a rigettare il ricorso, senza cassare la sentenza impugnata né decidere la causa nel merito; pertanto, secondo la Corte, la revocazione ex art. 391-ter c.p.c. non era esperibile in tale situazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione, ritenendo che l'art. 391-ter c.p.c. consenta la revocazione delle decisioni della Cassazione solo quando, cassata la sentenza impugnata, la Corte decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Poiché nel caso concreto il precedente provvedimento aveva semplicemente rigettato il ricorso, mancava il presupposto applicativo del rimedio. Non è stata adottata statuizione sulle spese perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi previsti dalla norma e, secondo la Corte, solo quando la decisione impugnata abbia cassato la sentenza e deciso la causa nel merito.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come motivo di revocazione, ma il rimedio non è utilizzabile fuori dai limiti dell'art. 391-ter c.p.c.
La decisione della causa nel merito da parte della Cassazione è l'ipotesi cui si collega, nel sistema richiamato dalla Corte, la revocabilità del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È la base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ex art. 391-ter c.p.c. è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non può essere utilizzata contro un provvedimento di mero rigetto del ricorso.
- Il presupposto applicativo del rimedio revocatorio contro le decisioni di legittimità è che la Cassazione abbia cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, sostituendosi al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Come è indicizzato
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