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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34244/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo spirato il termine lungo semestrale per proporre impugnazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile presupposto. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto monocratico che aveva negato l'indennizzo. In Cassazione la ricorrente ha impugnato il decreto d'appello, mentre il Ministero ha resistito eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., computato dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica telematica, anche considerando la sospensione feriale fino al 31 agosto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e, nel caso concreto, era già decorso al momento della notifica del ricorso, anche tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e ritenuta applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., computato dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla notifica del ricorso.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione deve considerare anche la sospensione feriale dei termini, senza che ciò possa salvare un ricorso comunque notificato oltre il termine complessivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può applicarsi l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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