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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13603/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata operata alcuna modifica nel merito della decisione di appello, che resta ferma quanto alla responsabilità per ricettazione e al trattamento sanzionatorio già definito dal giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità promosso nell'interesse dell'imputato, il ricorso censurava la decisione d'appello sotto tre profili: 1) omessa motivazione sul diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 2) manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del reato di ricettazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come furto; 3) vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali doglianze riproducono sostanzialmente questioni già dedotte in appello e che il giudice di merito le aveva già disattese con argomentazioni ritenute complete e prive di vizi logici rilevabili in cassazione. In particolare, viene richiamata la motivazione d'appello: mancanza del requisito dell'assoluta necessità per la rinnovazione nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato; correttezza della qualificazione in termini di ricettazione, non essendo il fatto suscettibile di essere qualificato come furto per difetto di prova; insussistenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La qualificazione del fatto come ricettazione è stata ritenuta corretta dal giudice di merito e non censurabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato indirettamente attraverso il vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione d'appello esaustiva e immune da vizi logici censurabili.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato richiede la dimostrazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria; in difetto, il diniego è legittimo.
  • La qualificazione del fatto in termini di ricettazione può essere confermata quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione non illogica, che il materiale probatorio consenta di riqualificare la condotta come furto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi valorizzabili a favore dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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