Cassazione Penale, Sentenza n. 6868/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo: l'imputato aveva acquistato legittimamente in Italia un veicolo immatricolato in Bulgaria e, secondo la difesa, non poteva fondatamente conoscere la falsità della documentazione in lingua bulgara; 2) mancata riqualificazione nel reato contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., per mancanza di coscienza e volontà di acquistare un'automobile di provenienza delittuosa; 3) intervenuta prescrizione, perché la consumazione del reato dovrebbe collocarsi al momento della falsificazione (quando si ostacola la tracciabilità), e non al successivo momento formale di introduzione/registrazione in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia adeguatamente motivato come l'imputato sia entrato in possesso del veicolo senza giustificare la provenienza e abbia partecipato alla predisposizione di documentazione falsa (anche fornendo il proprio nominativo), il che prova la consapevolezza della provenienza delittuosa. Ha inoltre confermato che la consumazione del reato si ancori all'ultimo atto volto a rendere non tracciabile il bene (la registrazione al PRA), configurando il delitto come reato a formazione progressiva e consumazione prolungata; pertanto la prescrizione non era maturata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato contestato è stato interpretato come integrato dalla condotta dell'imputato, sia per l'acquisizione del bene di provenienza illecita sia per la partecipazione alla formazione di documentazione falsa, prova della consapevolezza della provenienza delittuosa.
La richiesta di riqualificazione in contravvenzione è stata respinta: la Corte ha ritenuto che sussistessero elementi di consapevolezza e partecipazione tali da escludere la mera applicabilità della contravvenzione in assenza di dolo.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria nella fase di cassazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963)
Precedente utilizzato per motivare che la consumazione può ancorarsi all'ultimo atto che completa le operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (es. registrazione).
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856)
Richiamata per la nozione di reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che si perfeziona con l'ultima operazione posta in essere.
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di valutazione dei profili di colpa ai fini della liquidazione della sanzione pecuniaria in cassazione.
Massime di principio
- L'acquisto di un veicolo immatricolato all'estero non esclude di per sé la responsabilità se il compratore non giustifica adeguatamente la provenienza e collabora alla produzione di documentazione falsa: la partecipazione alla falsificazione è prova rilevante della consapevolezza della provenienza illecita.
- Nei reati collegati alla occultazione della provenienza illecita di beni la consumazione può essere ancorata all'ultimo atto che completa il processo di rendere non tracciabile il bene (es. registrazione/trascrizione), configurando un'unica fattispecie a formazione progressiva e consumazione prolungata.
- Per ottenere la riqualificazione in una contravvenzione (es. art. 712 c.p.) è necessario dimostrare l'assenza di coscienza e volontà rispetto all'acquisto di un bene di provenienza illecita; la semplice dichiarazione che il bene è stato acquistato non è sufficiente se emergono elementi che indicano partecipazione alla falsificazione o occultamento.
- La prescrizione decorre dalla consumazione effettiva del reato così come interpretata dalla giurisprudenza: se la fattispecie è a formazione progressiva, il termine decorre dall'ultimo atto che completa l'offesa.
- In cassazione i motivi meramente rivendicativi o ripetizioni dei fatti già valorizzati dai giudici di merito sono spesso dichiarati inammissibili; la mancata affrontazione adeguata di elementi fattuali probatori rende il ricorso inefficace.
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