Ordinanza n. 114/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. P-MS/L/Q/2023/100111 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 13 novembre 2025 e notificato il 14 novembre 2025 e la condanna all’emissione di un permesso per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La contestazione riguarda l'illegittimità della revoca e il diniego dei presupposti per il rilascio del permesso ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. In sede cautelare, il Tribunale ha rilevato che il rapporto di lavoro con la società datrice non si è mai instaurato, neppure nella fase genetica, poiché la mancata formalizzazione è dipesa dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, senza elementi idonei a dimostrare un'oggettiva impossibilità sopravvenuta di assumere.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione al merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro non consentisse il rilascio di un permesso per attesa occupazione e giustificasse la revoca del nulla osta, richiamando precedenti della Sezione e del Consiglio di Stato. Quanto al periculum in mora e alla comparazione degli interessi, ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla corretta gestione dei flussi migratori e alla verifica della reale instaurazione dei rapporti di lavoro che ne costituiscono il presupposto. Non sono stati ravvisati elementi idonei a giustificare la sospensione dell'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente la mancata instaurazione del rapporto.
L'istanza cautelare deve essere respinta quando non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto, valutati anche alla luce del fumus boni iuris, del periculum in mora e della comparazione degli interessi.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente e correttamente instaurato, cessato per una causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione o instaurazione del rapporto non integra tale presupposto.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro posto a fondamento del nulla osta può giustificarne la revoca quando dipenda dalla sopravvenuta indisponibilità del datore e non risultino elementi idonei a dimostrare un'oggettiva impossibilità sopravvenuta dell'assunzione.
- Nel giudizio cautelare in materia di ingresso e soggiorno per lavoro, l'interesse pubblico alla corretta gestione dei flussi migratori e alla verifica della reale instaurazione dei rapporti di lavoro può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione dell'atto impugnato, in assenza di specifici elementi di pregiudizio idonei a fondare il periculum in mora.
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