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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39749/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto dell'appello avverso il provvedimento che aveva mantenuto la custodia cautelare in carcere. Denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione per mancata rivalutazione della misura dopo la sentenza di primo grado che ha riqualificato il fatto da partecipazione ad associazione mafiosa a concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Sostiene che la derubricazione, la sua sostanziale incensuratezza, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la natura occasionale del suo contributo avrebbero dovuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura, anche in considerazione del lungo periodo già scontato in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale ha correttamente valutato la sopravvenuta sentenza di condanna come "novum" ma l'ha ritenuta insufficiente, da sola, a modificare le esigenze cautelari. La Corte ha richiamato i principi circa l'effetto devolutivo dell'impugnazione, la natura autonoma del provvedimento di rigetto e la necessità che il ricorrente allegi elementi nuovi idonei a vincere la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Ha precisato che la mera decorrenza del tempo in carcere, il rispetto delle prescrizioni e il comportamento processuale non sono di per sé idonei a far venire meno la custodia, specie per reati con la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; ha inoltre rilevato elementi (pena di dieci anni, plurime condotte, pendenze processuali) che confermano la necessità della misura. Per legge la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto gli adempimenti di cancelleria, non essendo disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'appello contro le misure cautelari; la Corte sottolinea che in sede di appello il Tribunale non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni cautelari salvo nuovi elementi idonei a modificare il quadro probatorio

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso oggetto originario dell'imputazione; la Corte richiama la gravità di reati collegati al 416-bis come elemento rilevante ai fini cautelari

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola l'istanza di modificazione o revoca della misura cautelare: il ricorrente ha l'onere di specificare le ragioni e di allegare la nuova situazione di fatto o di diritto che giustifichi la modifica

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte conferma l'esistenza di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere anche nei casi di concorso esterno in associazione mafiosa; la presunzione può essere superata solo con elementi significativi non desumibili dal solo decorso del tempo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • In impugnazioni contro il rigetto di istanze cautelari il Tribunale di appello verifica la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a eventuali fatti nuovi; non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari salvo novità rilevanti
  • La sentenza di merito che riqualifica il reato costituisce un "novum" e può giustificare una rivalutazione delle esigenze cautelari, ma non è automaticamente sufficiente a revocare o sostituire la custodia in carcere
  • Per reati collegati al 416-bis opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere (art. 275(3)); il mero decorso del tempo, il rispetto delle prescrizioni e il comportamento processuale non sono di per sé idonei a superare tale presunzione
  • L'onere di allegazione grava sul richiedente (art. 299 c.p.p.): bisogna indicare elementi concreti e sopravvenuti che dimostrino la mutata situazione e la non pericolosità o l'inadeguatezza della custodia
  • La qualificazione di "occasionalità" del contributo alla consorteria non equivale automaticamente a minor pericolosità cautelare; conta la complessiva tipologia e la reiterazione delle condotte e ogni altra circostanza processuale o di pendenza penale

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