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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14894/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello contro cartelle di pagamento recanti, tra l’altro, sanzioni per omesso pagamento nei termini rateali di tributi non contestati. In cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l. fall. e degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo: (a) che l’ammissione al concordato preventivo integrerebbe una causa di forza maggiore o comunque una situazione di illiquidità derivante da grave crisi economica idonea a escludere le sanzioni; (b) che il giudice di merito aveva erroneamente valorizzato la preesistenza del carico tributario rispetto alla domanda di concordato, mentre avrebbe dovuto considerare che l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo la domanda; (c) che, dal deposito della domanda di concordato, sarebbe precluso il pagamento di debiti pregressi e quindi anche delle sanzioni per omessi versamenti tributari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la legittimità delle sanzioni e della cartella notificata alla società in concordato. Ha affermato che la forza maggiore in materia tributaria richiede eventi oggettivamente anormali, estranei al contribuente, e la prova dell’adozione di tutte le cautele esigibili; la mera temporanea mancanza di liquidità non basta. Ha inoltre ribadito che la presentazione della domanda di concordato non esclude la consapevolezza dell’inadempimento tributario né integra esimente della condotta colposa, e che le sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni tributarie già commesse prima dell’apertura della procedura concorsuale restano dovute anche se l’atto di irrogazione o la cartella intervengono successivamente. Ha infine richiamato la compatibilità della notificazione della cartella esattoriale con il concordato preventivo, in quanto atto assimilabile al precetto e non vietato dall’art. 168 l. fall. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La ricorrente ha invocato i vizi di violazione di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato nel merito.

  • art. 168 legge fall.

    Il divieto di azioni esecutive nella procedura di concordato non impedisce la notificazione della cartella esattoriale, assimilata al precetto, né esclude la debenza delle sanzioni per violazioni tributarie già maturate prima dell’apertura della procedura.

  • art. 161 legge fall.

    La mera presentazione dell’istanza di concordato non esclude la suitas della condotta né costituisce di per sé esimente della colpa nel mancato o tardivo versamento dell’imposta.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la sanzione richiede una violazione imputabile e che la sola crisi di liquidità non integra automaticamente causa di esclusione.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La forza maggiore in materia tributaria presuppone un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee) e uno soggettivo (adozione di tutte le misure appropriate); non coincide con la mera illiquidità temporanea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la forza maggiore è configurabile solo se l’inadempimento dipende da un evento oggettivamente anomalo, imprevedibile e irresistibile, estraneo alla sfera di controllo del contribuente, e purché questi dimostri di aver adottato tutte le cautele esigibili senza sacrifici eccessivi.
  • La mera crisi di liquidità o l’ammissione a una procedura concorsuale non bastano, di per sé, a escludere la sanzionabilità dell’omesso o tardivo versamento di imposte.
  • L’istanza o l’apertura del concordato preventivo non eliminano la consapevolezza dell’inutile decorso del termine di pagamento del debito erariale e non costituiscono automaticamente esimente della colpa.
  • Le sanzioni tributarie per violazioni commesse prima dell’apertura della procedura concorsuale restano dovute anche se l’irrogazione, l’iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella avvengono successivamente, perché il credito sanzionatorio nasce dalla violazione già perfezionata.
  • La notificazione della cartella esattoriale dopo l’apertura del concordato preventivo è ammissibile, poiché la cartella è atto assimilabile al precetto e non rientra nel divieto di cui all’art. 168 l. fall.

Come è indicizzato

MaterieSanzioniConcordato preventivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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