Cassazione Civile, Ordinanza n. 31575/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dalla società poi fallita contro amministratori e sindaci di una società consortile impegnata in un programma di edilizia agevolata. Si contestavano compensi ritenuti sproporzionati o non dovuti, finanziamenti asseritamente contrari allo statuto e vendite di immobili a prezzi inferiori al mercato. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e la Corte d’appello l’aveva solo ridotta per alcuni convenuti, confermando in sostanza la responsabilità. In Cassazione, i ricorrenti hanno dedotto: difetto di legittimazione attiva della società ad agire ex art. 2476 c.c.; omessa pronuncia e motivazione apparente su eccezioni processuali relative al deposito tardivo di documenti; omessa pronuncia sulla verificazione di una scrittura privata relativa a titoli cambiari; nullità della CTU perché il consulente aveva acquisito documenti non tempestivamente prodotti dalla parte, supplendo all’onere probatorio; errata interpretazione della disciplina sugli alloggi edilizi e sugli aggiornamenti Istat dei prezzi; erronea imputazione del danno e, quanto ai compensi degli amministratori, violazione dell’art. 2389 c.c. per mancata delibera assembleare espressa. I sindaci hanno inoltre contestato la motivazione sulla loro responsabilità e l’applicabilità degli artt. 2409 e 2406 c.c. La Corte ha anche preso atto della rinuncia al ricorso di alcuni ricorrenti, con estinzione per alcuni e inammissibilità per difetto di interesse per un altro.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi, dichiarato estinti i giudizi di legittimità proposti da alcuni ricorrenti per rinuncia accettata, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso di un altro ricorrente che aveva rinunciato senza accettazione, e ha accolto: il quarto motivo del ricorso di Sabato Mottola, il ricorso incidentale di Luciana Catalano, il primo motivo del ricorso di Luigi Raia ed Eugenio Mancini limitatamente alla parte relativa alla nullità della CTU per acquisizione di documenti diretti a provare fatti principali, e il secondo motivo del ricorso di Umberto Petrosino. Ha invece rigettato per il resto i ricorsi. La sentenza d’appello è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato, in particolare, che la CTU può acquisire documenti solo entro i limiti consentiti dalla sua natura: se si tratta di consulenza contabile ex art. 198 c.p.c. l’acquisizione può riguardare anche documenti diretti a provare fatti principali; fuori da tale ipotesi, l’acquisizione è consentita solo per fatti secondari o accessori. Il giudice di rinvio dovrà quindi distinguere tra elaborati peritali validi e parti della CTU affette da nullità, rinnovando poi la valutazione probatoria.
Norme richiamate
L’azione di responsabilità per danni al patrimonio sociale è azionabile anche dalla società; la legittimazione non è esclusiva del singolo socio, ma concorrente e disgiuntiva.
L’omessa pronuncia non ricorre per il mancato esame di mere questioni processuali; può rilevare solo se il giudice omette di decidere su domande o eccezioni di merito.
La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire la ratio decidendi.
Richiamato in relazione alle preclusioni e al deposito di documenti nel rito societario; la Corte rileva che la tempestiva eccezione di decadenza deve essere specificamente indicata ex art. 366 n. 6 c.p.c.
artt. 61, 62, 194, 196, 198 c.p.c.
La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituirsi alla prova dei fatti principali, salvo il diverso regime dell’esame contabile ex art. 198 c.p.c.; il giudice deve selezionare le parti della CTU utilizzabili e quelle nulle.
Il tema è evocato per contestare l’utilizzo di documenti non ritualmente introdotti, ma la Corte distingue tra acquisizione lecita di documenti ai fini tecnici e improprio surrogato dell’onere probatorio.
La CTU non può essere utilizzata per eludere l’onere della prova sulle parti, salvo le ipotesi ammesse dalla legge per la consulenza contabile.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ma la Corte concentra la censura sulla distinzione tra fatti principali e secondari nella CTU.
art. 35, comma 8, lett. e) - f), l. n. 865 del 1971
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la predeterminazione dei prezzi nelle assegnazioni di edilizia agevolata e la limitazione dei margini di adeguamento.
art. 8, comma 2, l. n. 1179 del 1965
Richiamato insieme alla disciplina sull’edilizia agevolata per contestare la tesi dell’obbligo di adeguamento dei prezzi.
art. 3, comma 1, lett. n), l. n. 457 del 1978
Richiamato a sostegno della disciplina dei limiti di costo degli interventi edilizi agevolati.
La determinazione del compenso degli amministratori richiede una delibera assembleare espressa, non essendo sufficiente l’approvazione del bilancio che riporti la relativa posta, salvo che l’assemblea totalitaria abbia discusso e approvato espressamente il compenso.
Anche ove la norma fosse inapplicabile, la responsabilità dei sindaci resta configurabile se essi non hanno svolto alcuna attività di controllo o denuncia.
Il suo eventuale difetto di applicabilità non esclude la responsabilità dei sindaci, ove sia accertata la totale inerzia rispetto alle irregolarità gestorie.
La ricusazione del consulente tecnico deve essere proposta nel termine di tre giorni dall’udienza di comparizione del CTU.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il momento e il contenuto della tempestiva eccezione processuale dedotta in cassazione.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Massime di principio
- In tema di azione di responsabilità per danni al patrimonio sociale, la legittimazione della società è concorrente con quella del socio e non può essere esclusa in base alla sola lettera dell’art. 2476 c.c.; la società può agire direttamente per il risarcimento del danno subito dal proprio patrimonio.
- L’omessa pronuncia non riguarda le sole questioni processuali: il vizio ex art. 112 c.p.c. presuppone il mancato esame di una domanda o eccezione di merito, mentre l’erronea soluzione di una questione processuale va censurata, se del caso, per violazione di legge.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può diventare uno strumento surrogatorio dell’onere della prova delle parti; fuori dall’ipotesi dell’esame contabile ex art. 198 c.p.c., il CTU può acquisire solo documenti necessari per fatti secondari o accessori, non documenti diretti a provare i fatti costitutivi della domanda.
- Quando una CTU contenga sia valutazioni ammissibili sia accertamenti fondati su documenti indebitamente acquisiti, il giudice di merito deve distinguere analiticamente le parti valide da quelle nulle e rinnovare la valutazione probatoria solo sulle risultanze utilizzabili.
- In materia di compenso degli amministratori di società di capitali, l’approvazione del bilancio non vale di regola come delibera espressa di determinazione del compenso; è necessaria una specifica deliberazione assembleare, salvo ipotesi di assemblea totalitaria che approvi espressamente la proposta.
- La responsabilità dei sindaci può essere affermata anche a prescindere dalla piena operatività delle norme richiamate sull’intervento sostitutivo, quando sia accertata una sostanziale inerzia di fronte a irregolarità macroscopiche e alla mancata attivazione di poteri di controllo o denuncia.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una puntuale localizzazione processuale delle eccezioni e delle istanze dedotte, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31418/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31420/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31422/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31423/2022 del 25/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →