Cassazione Penale, Sentenza n. 35923/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 19/11/2020 che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione e confermando la confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. La ricorrente contestava: (i) la violazione dell'art. 240 c.p. sostenendo che la confisca disposta sul denaro fosse una confisca per equivalente e quindi richiedente una sentenza di condanna (la prescrizione impedirebbe tale condanna); (ii) l'irrilevanza retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. (introdotto con decreto legislativo 01/03/2018 n.21 e legge 09/01/2019 n.3), per il principio tempus regit actum, cioè che la norma più favorevole non poteva essere applicata retroattivamente per estendere la possibilità di confermare la confisca.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato l'assunto che la confisca del denaro fosse "per equivalente", richiedendo la sentenza di condanna: richiamando le Sezioni Unite (sent. Lucci 26/06/2015 e sent. n. 42415/2021) ha affermato che la confisca delle somme di denaro rinvenute nel patrimonio dell'autore del reato deve essere qualificata come confisca diretta, nella considerazione della natura fungibile del denaro, e dunque non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la specifica somma e il reato. Di conseguenza i due motivi del ricorso sono travolti e il ricorso è inammissibile. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La ricorrente sosteneva che la confisca (se per equivalente) richieda una condanna; la Corte ha ritenuto l'assunto infondato in presenza di confisca diretta del denaro, perciò il richiamo all'art. 240 non ha impedito la confisca.
Norma introdotta nel 2018/2019 che amplia le ipotesi di conferma della confisca anche quando il reato si estingue; il ricorso rilevava irretroattività, ma la corte ha ritenuto l'obiezione inesistente alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
Richiamati nel testo come ipotesi di confisca; l'art. 578-bis estende la conferma di misure confiscatorie previste da queste disposizioni.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e per la determinazione delle spese processuali in caso di inammissibilità manifestamente infondata.
Sez. U., Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Giurisprudenza di legittimità che qualifica la confisca delle somme depositate su conto corrente, di cui il soggetto abbia la disponibilità, come confisca diretta, non richiedendo prova del collegamento materiale tra la somma e il reato.
Sez. U., Sentenza n. 42415 del 27/05/2021
Conferma il principio secondo cui la confisca del denaro che rappresenta l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato va qualificata come diretta e non per equivalente; non è ostativa l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma oggetto di apprensione.
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro rinvenute nel patrimonio dell'autore del reato viene generalmente qualificata come confisca diretta (non per equivalente) a causa della fungibilità del denaro; pertanto non è necessario dimostrare il collegamento materiale di quella specifica somma con il reato.
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce automaticamente la conferma della confisca delle somme già riconducibili al profitto o prezzo del reato, specie alla luce delle disposizioni e dell'interpretazione giurisprudenziale recenti (art. 578-bis c.p.p. e Sezioni Unite).
- Le doglianze basate sull'irrilevanza retroattiva di norme che ampliano la possibilità di confermare la confisca (principio tempus regit actum) possono risultare deboli se la giurisprudenza consolidata interpreta la misura come confisca diretta.
- Chi propone ricorso con argomentazioni contrarie a orientamenti consolidati di legittimità corre il rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza e di essere condannato alle spese e a sanzioni (ammenda) per colpa nella determinazione dell'impugnazione.
- In situazioni analoghe è cruciale valutare preventivamente la giurisprudenza di legittimità sulla natura della confisca (diretta vs per equivalente) e la disciplina processuale applicabile per evitare ricorsi inutili e sanzioni.
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