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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26317/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa a un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, con recupero di imposte e sanzioni per l'anno d'imposta indicato nell'atto. L'avviso era stato inizialmente notificato presso la sede dell'associazione, risultata però già estinta, e poi notificato personalmente al soggetto che era stato presidente dell'ente in un periodo temporalmente rilevante. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che, al momento della notifica, l'associazione fosse ormai estinta e che non fosse stata provata una concreta attività gestionale del chiamato in solido nell'anno d'imposta considerato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che, in materia di obbligazioni tributarie delle associazioni non riconosciute, rileva la carica di legale rappresentante nel periodo in cui scadono gli adempimenti fiscali e che il debito d'imposta insorge ex lege; ha inoltre contestato il riparto dell'onere della prova, assumendo che spettasse al contribuente dimostrare la propria estraneità effettiva alla gestione dell'ente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR. Ha affermato che, in materia tributaria, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del legale rappresentante di associazione non riconosciuta va correlata non alla sola titolarità formale della carica, ma anche agli obblighi fiscali gravanti sull'ente e al periodo in cui tali obblighi devono essere adempiuti. Nel caso concreto, poiché il termine per la presentazione della dichiarazione scadeva quando il resistente ricopriva pacificamente la carica di presidente, la sua posizione era sufficiente a fondare una presunzione di coinvolgimento nella gestione, salvo prova contraria della sua estraneità. La Corte ha quindi rinviato alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di associazione non riconosciuta non deriva dalla mera titolarità formale della rappresentanza, ma dall'attività concretamente svolta e, in materia tributaria, può essere collegata anche alla carica rivestita nel periodo di insorgenza degli obblighi fiscali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata dedotta come norma di legittimità per denunciare violazione di legge nella ricostruzione della responsabilità ex art. 38 c.c.

Massime di principio

  • Per le obbligazioni tributarie delle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. può essere fatta discendere dalla carica di legale rappresentante rivestita nel periodo in cui gli adempimenti fiscali andavano eseguiti, perché il debito d'imposta sorge ex lege al verificarsi del presupposto tributario.
  • In materia fiscale, l'accertamento della responsabilità del soggetto che ha agito per l'associazione non richiede necessariamente la prova di una specifica attività negoziale, essendo rilevante anche la direzione complessiva della gestione e l'obbligo di adempiere agli oneri tributari.
  • Quando l'Amministrazione invoca la responsabilità ex art. 38 c.c. per debiti tributari, può operare una presunzione di coinvolgimento gestionale fondata sulla qualità di rappresentante o gestore nel periodo rilevante; spetta al chiamato a rispondere dimostrare la propria estraneità concreta alla gestione.
  • L'estinzione dell'associazione o la mancata coincidenza tra la carica rivestita nell'anno d'imposta e quella ricoperta nel momento della cessazione dell'ente non escludono, di per sé, la responsabilità del soggetto che era in carica al momento di scadenza dell'adempimento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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