Cassazione Civile, Ordinanza n. 21151/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ripetizione di indebito proposta da un committente nei confronti di più soggetti ai quali erano stati affidati lavori di costruzione, per ottenere la restituzione di una somma pari a lire 42.321.304 (indicata anche come euro 21.857,13) ritenuta non dovuta. Dopo un primo giudizio di legittimità, la causa è stata decisa in sede di rinvio: la corte territoriale ha respinto la domanda ritenendo non provata l'effettiva corresponsione della somma richiesta in restituzione, affermando che l'accoglimento del precedente ricorso per omessa pronuncia non esonerava l'attore dall'onere di provare il credito. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, in base al principio di non contestazione, il pagamento di lire 186.000.000 doveva considerarsi provato. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la sentenza abbia errato nel calcolo di quanto effettivamente pagato sulla base della documentazione prodotta, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è ritenuto infondato perché l'accertamento della non contestazione è rimesso al giudice di merito e, nel caso concreto, il precedente intervento della Cassazione aveva riguardato solo l'omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione, senza alcun accertamento sull'avvenuto versamento della somma; inoltre il ricorrente non ha indicato specificamente gli atti da cui desumere la non contestazione, e nel processo introdotto sotto il codice di rito del 1988 la contestazione era possibile fino alla fine del procedimento. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge e omesso esame, mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e del relativo apprezzamento compiuto dal giudice di rinvio. Non essendovi attività difensiva degli intimati, non viene pronunciata condanna alle spese. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte osserva che il secondo motivo, pur così qualificato, in realtà investe il merito della valutazione probatoria e non un vero errore di diritto.
art.115 cod. proc. civ. vigente prima della modifica introdotta con la legge n.69/2009
Si applica il testo anteriore alla riforma del 2009; la contestazione o non contestazione dei fatti è questione rimessa all'interpretazione del contenuto delle difese e al giudice di merito.
La censura fondata sull'articolo 116 non può trasformarsi in una richiesta di riesame del materiale probatorio e della sua ponderazione da parte del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
È richiamata solo per indicare che, ratione temporis, si applica la disciplina dell'art. 115 c.p.c. anteriore alla modifica introdotta da tale legge.
Massime di principio
- L'accertamento della sussistenza della contestazione o della non contestazione di un fatto costituisce valutazione di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- La precedente cassazione per omessa pronuncia non comporta alcun accertamento implicito sui fatti costitutivi della domanda; nel giudizio di rinvio resta fermo l'onere della parte attrice di provare integralmente il credito azionato.
- Per dedurre validamente la non contestazione non basta invocare in astratto il principio: occorre indicare specificamente gli atti processuali da cui emerga la mancata contestazione della controparte.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso apprezzamento del merito.
- Nel processo civile introdotto sotto la disciplina previgente alla L. n. 69/2009, la contestazione dei fatti poteva essere svolta sino alla fine del procedimento, con conseguente attenuazione di ogni presunzione di incontestazione precoce.
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