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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36085/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione e l'applicazione della "fungibilità" ex art. 657, comma 4, c.p.p., tra due sentenze irrevocabili (20/11/2017 e 10/05/2021), sostenendo che il vincolo associativo era cessato alla data del suo arresto (05/09/2016) e che, perciò, doveva essere retrodatata la cessazione dell'appartenenza all'associazione ai fini del computo della pena e del riconoscimento della continuazione. La difesa contestava la valutazione del Giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto perdurante la partecipazione associativa dopo l'arresto, basandosi su elementi quali l'assistenza legale e altre emergenze istruttorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo nel complesso infondato. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione, nell'atto di rinvio, avesse compiuto una motivazione adeguata e non manifestamente illogica nel negare la retrodatazione della cessazione del vincolo associativo e nel rifiutare la fungibilità. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando la data di consumazione del reato è stabilita con precisione nella sentenza di cognizione, in sede esecutiva non è possibile modificarla; tuttavia, ove necessiti, il G.E. può esaminare le sentenze e gli atti per desumere elementi utili a valutare la persistenza del vincolo. Nel caso concreto il G.E. ha valorizzato elementi quali il pagamento di onorari legali dall'associazione (circa €11.000) e altri riscontri patrimoniali e conversazioni intercettate che, alla luce della consolidata giurisprudenza, possono indicare la perdurante partecipazione associativa. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'istanza difensiva e ha imposto al ricorrente la condanna alle spese (e connessi oneri) del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulla continuazione/fungibilità tra reati per il cumulo delle pene; nel caso è stata valutata la possibilità di applicare tale criterio tra le due sentenze solo dopo aver verificato la data di cessazione del vincolo associativo.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale cui il Giudice territoriale avrebbe dovuto attenersi; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di fondamento dato che il G.E. si era adeguatamente motivato rispetto al precedente rinvio della Cassazione.

  • D.P.R. 309/1990 (art. 73, art. 74, art. 80)

    Norme sostanziali in tema di stupefacenti relative ai reati per i quali il Muca era stato condannato; costituiscono il quadro fattuale dei reati presi in considerazione nella valutazione della continuazione e della sussistenza del vincolo associativo.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. Sez. 3, n. 18137/2015; Sez. 3, n. 12705/2019; Sez. 1, n. 25219/2021, ecc.)

    Principio secondo cui in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la prova dell'appartenenza può derivare anche dall'accertamento dell'assistenza legale e dell'aiuto economico garantiti dall'associazione una volta che il membro sia arrestato; inoltre, indicazioni sul limite di intervento del giudice dell'esecuzione circa la modifica della data del reato se questa è già determinata in sede di cognizione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non si può modificare la data di consumazione di un reato quando essa è stata determinata con precisione nella sentenza di merito; il G.E. può però esaminare le sentenze e gli atti processuali per ricavare elementi utili quando l'epoca non è definita con precisione.
  • Per valutare la cessazione del vincolo associativo rilevano non solo atti materiali di partecipazione diretta, ma anche elementi indiretti come l'assistenza legale e l'aiuto economico forniti dall'associazione all'arrestato o alla sua famiglia, che possono dimostrare la persistenza del vincolo e la riconducibilità all'organizzazione.
  • Le intercettazioni e altri elementi captativi possono avere rilievo probatorio se, nella motivazione del G.E., sono collegati logicamente al mantenimento del rapporto associativo; il semplice disconoscimento o la diversa interpretazione di tali elementi da parte della difesa non basta a limitare la valutazione di merito, salvo che si dimostri un'omissione di elementi decisivi o una manifesta illogicità.
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e fondatamente motivate: contestazioni generiche, rivalutative o di puro fatto che mirino a ottenere una diversa valutazione della prova sono inammissibili o inefficaci.
  • Chi impugna per ottenere la retrodatazione della cessazione del vincolo associativo deve indicare elementi probatori concreti e specifici che dimostrino l'effettiva recisione del rapporto alla data invocata, non limitandosi ad affermazioni generiche sulla presunta interruzione dei contatti.

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