Sentenza n. 1715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 227/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 227/2025, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione della radiazione irrogata da IVASS
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato la sentenza con un unico motivo, chiedendone la riforma. IVASS ha eccepito l’irricevibilità dell’appello perché notificato e depositato oltre i termini dimidiati applicabili al rito abbreviato previsto per le controversie relative ai provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti. L’atto originariamente contestato era il provvedimento IVASS del 29 aprile 2024, adottato a seguito di delibera del Collegio di garanzia, con il quale era stata irrogata la sanzione della radiazione per violazione dell’art. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS n. 40/2018, ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d), del d.lgs. 209/2005.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello irricevibile per tardività, senza esaminare il merito delle censure contro la sentenza di primo grado o contro la sanzione IVASS. Ha ritenuto applicabile il rito abbreviato dell’art. 119 c.p.a. alle controversie relative ai provvedimenti IVASS, in quanto autorità amministrativa indipendente, anche in grado di appello ai sensi del comma 7. Ne consegue il dimezzamento dei termini processuali ordinari, compresi il termine lungo per impugnare la sentenza e il termine per il deposito dell’appello. Poiché la sentenza del TAR era stata depositata il 7 gennaio 2025, il termine lungo dimidiato per proporre appello era di tre mesi; la notifica effettuata il 2 luglio 2025 è quindi tardiva. Anche il deposito, eseguito il 20 agosto 2025, è stato ritenuto tardivo rispetto al termine dimidiato di quindici giorni. Le spese del grado di appello sono state compensate in ragione della natura meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti
Le controversie relative ai provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti sono soggette al rito abbreviato; tra tali autorità rientra IVASS.
tutti i termini processuali ordinari […] salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo
Il rito abbreviato comporta il dimezzamento dei termini processuali ordinari, con l’eccezione, non rilevante per l’appello, del termine per notificare il ricorso introduttivo di primo grado.
Concorre, insieme all’art. 92, comma 3, c.p.a., a determinare in tre mesi il termine lungo dimidiato per proporre appello.
Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini si applicano anche ai giudizi di appello.
Disciplina i termini per proporre l’impugnazione della sentenza; il termine lungo, nel rito abbreviato, è dimezzato a tre mesi.
Il ricorso in appello deve essere depositato entro il termine previsto dalla norma, anch’esso dimezzato nel rito abbreviato a quindici giorni.
art. 324, comma 1, lett. d), d.lgs. 209/2005
Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento IVASS per l’irrogazione della sanzione della radiazione.
Norma richiamata quale disposizione violata nell’ambito della contestazione sanzionatoria.
art. 54, comma 1, regolamento IVASS n. 40/2018
Norma regolamentare richiamata quale disposizione violata in materia di regole di comportamento.
art. 63, comma 3, regolamento IVASS n. 40/2018
Norma regolamentare richiamata quale disposizione violata in materia di regole di comportamento.
Massime di principio
- Le controversie relative ai provvedimenti adottati da IVASS rientrano nel rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a., in quanto riguardano un’autorità amministrativa indipendente.
- Il rito abbreviato dell’art. 119 c.p.a. si applica anche al giudizio di appello; pertanto, ai sensi del comma 7, sono dimezzati i termini processuali ordinari applicabili all’impugnazione e al deposito dell’appello.
- Nelle controversie soggette al rito abbreviato, il termine lungo per proporre appello contro una sentenza è ridotto a tre mesi, secondo il combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 119, commi 1, lett. b), e 6, c.p.a.
- Nel rito abbreviato, il termine per il deposito del ricorso in appello è dimezzato a quindici giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 119, commi 1, lett. b), e 7, c.p.a.; la tardività della notifica o del deposito comporta l’irricevibilità dell’appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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