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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51611/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva presentato alla Direzione della Casa Circondariale un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale con allegata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda di patrocinio ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, ritenendo mancante l'indicazione del processo cui l'istanza si riferiva, e ha quindi respinto l'opposizione avverso tale dichiarazione. Il punto controverso era se fosse necessario indicare il processo quando l'istanza di patrocinio è allegata a una domanda per misura alternativa (che non corrisponde a un processo già pendente) e quale sia la data rilevante per valutare la pendenza (la data di presentazione alla Direzione dell'istituto ovvero la data di trasmissione/iscrizione da parte del Tribunale).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuova deliberazione. La Corte ha ritenuto che l'art. 79 vada interpretato nel senso che l'obbligo di indicare il processo riguarda solo i casi in cui il processo sia già pendente; se l'istanza di patrocinio è allegata a una domanda per una misura alternativa (che dà origine al procedimento di sorveglianza), il patrocinio deve essere imputato alla procedura iniziata con quella domanda. Inoltre la Corte ha precisato che, ai fini della valutazione della pendenza, deve farsi riferimento alla data di presentazione dell'istanza alla direzione dell'istituto di detenzione (art. 93, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 richiamando l'art. 123 c.p.p.) e non alla data di trasmissione o di iscrizione da parte del Tribunale. Per questi motivi il provvedimento di dichiarazione di inammissibilità è stato annullato e la decisione rinviata per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79

    L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente ...

    L'obbligo di indicare il processo opera solo se il processo è già pendente; se la domanda di patrocinio è allegata a un'istanza per una misura alternativa (che non corrisponde a un processo pendente), il patrocinio si imputa alla procedura che viene iniziata con tale domanda e non richiede l'indicazione di un processo preesistente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 93, comma 3

    In combinato disposto con l'art. 123 c.p.p., la data rilevante per la verifica della pendenza è la data di presentazione dell'istanza alla direzione dell'istituto di detenzione, non la data di trasmissione al Tribunale o di iscrizione nel registro.

  • Codice di procedura penale - art. 123

    Richiamato dall'art. 93 del d.P.R. 115/2002 per stabilire che ai fini della pendenza è la data di presentazione alla direzione dell'istituto la quale vale come instante iniziale della procedura.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Norma procedurale che disciplina l'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso per cassazione qui è fondato sulla violazione di legge dedotta in sede di opposizione ex art. 99.

Massime di principio

  • Quando l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è allegata a una domanda per una misura alternativa alla detenzione (es. affidamento in prova), non è necessaria l'indicazione di un processo già pendente: il patrocinio si riferisce alla procedura che si instaura con la domanda di misura alternativa.
  • Per valutare la pendenza del procedimento ai fini della sussistenza del requisito previsto dall'art. 79 d.P.R. 115/2002 occorre prendere a riferimento la data di presentazione dell'istanza alla direzione dell'istituto di detenzione (o altra autorità ricevente), non la data di trasmissione o di iscrizione del provvedimento da parte del Tribunale.
  • In caso di decisione di inammissibilità per presunta mancanza di indicazione del procedimento, è fondamentale produrre e conservare la documentazione che attesti la data di presentazione alla direzione dell'istituto (pec, ricevute, attestazioni della direzione, copie consegnate brevi manu) per dimostrare la contestualità con la domanda di misura alternativa.
  • Se il giudice di merito valuta la pendenza facendo riferimento alla data di iscrizione o trasmissione anziché a quella di presentazione, tale valutazione può costituire violazione di legge sindacabile in sede di impugnazione.
  • Nelle ipotesi dubbie, è opportuno trasmettere separatamente e con evidenza temporale (PEC o altro mezzo tracciabile) l'istanza di patrocinio e allegare la prova di avvenuta consegna all'amministrazione carceraria, per evitare problemi legati all'iscrizione e alla registrazione successiva da parte dell'autorità giudiziaria.

Testo integrale

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