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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19769/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l’anno d’imposta 2005. In appello il giudice tributario aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo inammissibile una memoria di primo grado perché contenente motivi nuovi e reputando valida la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella, eseguita secondo il rito dell’irreperibilità assoluta. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 140 e 148 c.p.c., assumendo che la notifica non poteva essere eseguita come per irreperibilità assoluta, poiché egli non aveva mai mutato residenza in Roma e, dunque, avrebbe dovuto seguirsi la disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità è stato depositato certificato di morte del ricorrente, ma la Corte ha precisato che ciò non incide sull’esame del ricorso nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, prima di procedere alla notifica degli atti impositivi secondo l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il notificatore deve svolgere ricerche effettive per accertare l’irreperibilità assoluta del contribuente, cioè la mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale. Nel caso concreto, la sola dicitura "sconosciuto" apposta in relata dall’agente postale non era sufficiente a dimostrare tali ricerche. Ne è derivata la nullità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto e, per conseguenza, la nullità della cartella impugnata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; quelle del giudizio di cassazione sono state poste in solido a carico dell’Agenzia delle Entrate e della società di riscossione intimata.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notifica degli atti impositivi con il rito dell’irreperibilità assoluta è legittima solo dopo ricerche effettive idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come modalità alternativa di notificazione, da applicare quando non ricorrano i presupposti dell’irreperibilità assoluta.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 140 c.p.c. e all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di legittimità dedotto dal ricorrente per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Prima di notificare un atto impositivo secondo la procedura per irreperibilità assoluta, l’organo notificatore deve svolgere e dare conto di ricerche concrete ed effettive nel Comune del domicilio fiscale del contribuente.
  • La mera annotazione generica di irreperibilità o la semplice dicitura apposta in relata non bastano, da sole, a provare i presupposti della notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.
  • Se è nulla la notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, è nulla anche la cartella di pagamento che su di esso si fonda.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non determina interruzione del processo.
  • La rinuncia al mandato del difensore non impedisce l’esame del ricorso quando non risulti sostituzione del difensore e restino da compiere attività difensive inerenti alla funzione processuale svolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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