Cassazione Penale, Sentenza n. 27749/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva riformato (solo quoad poenam) la decisione del GUP riconoscendo la responsabilità dell'imputato per concorso in estorsione tentata aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente deduce: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, co.1, lett. b ed e c.p.p.) con riferimento al riconoscimento del concorso nel conato estorsivo, sostenendo che la sua presenza sul luogo era neutra e che vi sarebbe deficit probatorio; 2) gli stessi vizi quanto al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis c.p.), sostenendo che i comportamenti del ricorrente non dimostravano l'adesione o la conoscenza del metodo mafioso e che la mera presenza silente non giustifica l'aggravante; 3) violazione della legge penale e vizio per omissione in relazione all'art. 62-bis c.p., per avere la Corte di merito rigettato il riconoscimento delle attenuanti innominate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto i motivi infondati sia sulla ricostruzione dei fatti sia sulla qualificazione giuridica: la responsabilità concorsuale è stata adeguatamente provata da un convergere di elementi dichiarativi e documentali, comprese riprese video, che hanno descritto le modalità intimidatorie e il contesto di controllo territoriale. L'aggravante del metodo mafioso è stata qualificata come ontologicamente oggettiva e applicabile anche ai correi o a chi partecipa con comportamenti che rafforzano l'efficacia intimidatoria, potendo propagare i suoi effetti a tutti i partecipi. Quanto alle attenuanti innominate il motivo è stato ritenuto inammissibile per eccessiva genericità; la Corte ha comunque motivato il rigetto valorizzando la condotta e la percezione della vittima. Infine la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione critica della prova, confermando l'esistenza di motivazione effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e compatibile con gli atti del processo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a inosservanza o erronea applicazione della legge penale e a vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità con atti del processo).
La Corte considera l'aggravante del cosiddetto metodo mafioso di natura oggettiva, idonea ad aggravare l'efficacia intimidatoria e i suoi effetti possono propagarsi ai correi o anche ai partecipanti che, con la loro condotta, rafforzano l'impressione di controllo territoriale esercitato dall'organizzazione.
Norma sulle circostanze attenuanti comuni; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che chiedeva il riconoscimento delle attenuanti innominate per eccessiva genericità, e comunque ha motivato il mancato riconoscimento valutando la condotta complessiva.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che la inammissibilità di un motivo d'appello per eccessiva genericità produce effetti anche nei gradi successivi, con esclusione dell'obbligo di motivare specificamente su di esso se proposto congiuntamente ad altri motivi ammissibili.
Prevede che la parte privata soccombente in cassazione sia condannata al pagamento delle spese; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo di un reato non esclude la responsabilità concorsuale se altri elementi (comportamenti concreti, video, dichiarazioni) dimostrano un contributo alla efficacia intimidatoria o al rafforzamento del proposito criminoso.
- L'aggravante del metodo mafioso ha portata oggettiva: può gravare su tutti i partecipi quando la condotta complessiva rafforza la percezione di controllo territoriale esercitato da un'organizzazione e aumenta l'efficacia intimidatoria dell'azione.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato a verificarne l'effettività, l'assenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali; non è ammessa una rinnovata valutazione del merito probatorio se la motivazione è congrua.
- Motivi difensivi troppo generici (in particolare richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti innominate senza specificazione) sono inammissibili e possono non essere esaminati nei gradi successivi.
- Le prove audiovisive e il convergere di dichiarazioni possono essere decisive per dimostrare il carattere intimidatorio e la percezione della vittima della presenza di un'organizzazione criminale.
- La condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso è la regola salvo motivazioni contrarie e può essere disposta ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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