Cassazione Civile, Ordinanza n. 15695/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito derivante da un contratto di mutuo stipulato nel 2007 tra una banca e la società poi fallita, credito poi ceduto alla società ricorrente. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione, ritenendo nullo il mutuo qualificato come "di scopo" per distrazione delle somme erogate. Il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l. fall., aveva condiviso la qualifica di mutuo di scopo e la nullità per deviazione dalla causa concreta, perché le somme avrebbero dovuto finanziare l’acquisto di un ramo d’azienda ma erano state in gran parte usate per ripianare lo scoperto di conto corrente presso la banca mutuante; per il resto aveva ammesso il credito solo al chirografo, a titolo di ripetizione di indebito, per il capitale residuo non restituito e i soli interessi legali. La ricorrente ha impugnato il decreto con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione degli artt. 1418 e 1813 c.c.: ha sostenuto che la clausola contrattuale che imponeva l’uso del finanziamento per un determinato investimento non bastava a integrare un mutuo di scopo, perché per tale qualificazione occorre che la destinazione delle somme risponda anche a un interesse, diretto o indiretto, del finanziatore; in difetto, la clausola sarebbe solo espressione dei motivi del mutuatario, la cui mancata attuazione non determina nullità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato la distinzione tra mutuo di scopo legale e convenzionale e ha ribadito che la destinazione delle somme entra nella causa del contratto solo quando la clausola di destinazione incide anche sull’interesse del mutuante, diretto o indiretto, alla specifica utilizzazione del finanziamento. Ne consegue che la mera indicazione del motivo o della finalità del finanziamento, senza un programma contrattuale che coinvolga anche l’interesse del finanziatore, non è sufficiente a qualificare il rapporto come mutuo di scopo né a fondare la nullità per mancato rispetto della destinazione. Poiché il tribunale non aveva verificato la sussistenza di un interesse della banca finanziatrice alla destinazione delle somme, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
è la base processuale dell’opposizione decisa dal tribunale e poi impugnata in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
la ricorrente ha denunciato in cassazione un errore di diritto nella qualificazione del mutuo e nella declaratoria di nullità.
è stata invocata per contestare la declaratoria di nullità del contratto; la Corte precisa che la nullità per mancanza di causa sussiste solo se la destinazione vincolata non sia rispettata in un vero mutuo di scopo.
è la norma del mutuo ordinario rispetto alla quale il mutuo di scopo convenzionale è una deviazione che richiede un interesse del finanziatore alla destinazione delle somme.
Massime di principio
- Il mutuo di scopo, sia nella versione legale sia in quella convenzionale, si caratterizza perché la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio e ne connota la causa; la nullità per mancanza di causa ricorre solo quando la destinazione vincolata non sia rispettata.
- Il mutuo può essere qualificato come mutuo di scopo convenzionale solo se il mutuatario assume espressamente un obbligo verso il mutuante in ragione di un interesse, diretto o indiretto, di quest’ultimo alla specifica utilizzazione delle somme per un determinato fine.
- La mera indicazione contrattuale del motivo o della finalità economica del finanziamento, non accompagnata da un programma negoziale che coinvolga anche l’interesse del finanziatore, non basta a trasformare il mutuo ordinario in mutuo di scopo né a determinare la nullità del contratto per mancata attuazione della destinazione.
- Il giudice di merito, prima di dichiarare la nullità di un mutuo per deviazione dalla destinazione, deve accertare in concreto se la clausola di destinazione sia funzionale anche all’interesse del finanziatore e non esprima soltanto un motivo del mutuatario.
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