Cassazione Penale, Sentenza n. 37531/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila (conferma del GIP) che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per coltivazione di 880 piante di marijuana (artt. 110, 73, 80 d.P.R. 309/1990). Il ricorso, proposto dalla difesa in sei motivi, lamentava: carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'appartenenza del ricorrente al sodalizio (contestando l'interpretazione di atti di solidarietà familiare come partecipazione all'associazione); insufficienza dei gravi indizi per il concorso nella coltivazione (assenza di prove di spostamenti, contributi economici o intercettazioni); omissione di pronuncia e mancata valutazione critica della tesi difensiva; travisamento dei fatti e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura (contestazione della lettura data alla disponibilità a collaborare e al reddito stabile); tecniche di motivazione stereotipate e uso di parti 'standard' o 'relationem' tra provvedimenti distinti, con mancata individualizzazione dell'accertamento cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che le censure proposte si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e degli indizi, controllo non consentito in sede di legittimità salvo denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che il giudice del riesame ha adeguatamente analizzato e collegato gli elementi indiziari e ha motivato in modo logico la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Quanto alla misura, la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p. per reati di rilevante entità in materia di stupefacenti e ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale circa la mancata prova della rescissione dei legami con il sodalizio. Ha inoltre ritenuto infondate le censure tecniche sulla presunta 'copia e incolla' e sull'assenza di autonoma valutazione del giudice del riesame. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dell'importo equitativamente fissato in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (aumento della sanzione possibile in base alla legge n.103/2017).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma invocata quale base per l'accusa di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse la partecipazione del ricorrente al sodalizio, motivazione ritenuta non manifestamente illogica.
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110, 73 comma 1, 80 comma 2
Norme richiamate per il capo relativo alla coltivazione e al concorso nel reato (coltivazione di 880 piante e produzione di sostanza stupefacente). La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa i gravi indizi a carico del ricorrente.
Richiamato come parametro per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha confermato che l'accertamento in Cassazione è possibile solo se emerge violazione normativa o manifesta illogicità della motivazione.
cod. proc. pen., artt. 274 e 275
Art. 274 riferito alle esigenze cautelari; art. 275 (comma 3) richiamato per la presunzione relativa di pericolosità nei reati di rilevante entità in materia di stupefacenti. La Corte ha precisato che la difesa deve produrre elementi concreti per escludere tale presunzione e che il giudice può valutare i documenti difensivi anche attribuendo loro valore diverso da quello prospettato dalla difesa.
cod. proc. pen., art. 292 comma 2 lett. c)
Norma che richiede l'individualizzazione della valutazione cautelare; la Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito di autonoma valutazione del giudice del riesame quando il provvedimento dimostra conoscenza degli atti e rielaborazione critica, anche se contiene parti generali comuni ad altri provvedimenti.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
legge n. 103 del 2017, art. 1 comma 64
Norma che ha consentito al Collegio di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti: le censure devono denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, altrimenti sono inammissibili.
- Per i reati di rilievo in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di pericolosità (art. 275 c.p.p.): spetta alla difesa fornire elementi concreti che dimostrino la rescissione dei legami con il sodalizio per farne venir meno gli effetti cautelari.
- La mera esistenza di rapporti di parentela o di atti di ospitalità non esclude automaticamente la partecipazione a un'organizzazione criminale: il giudice valuta la rilevanza probatoria complessiva e può attribuire diverso peso alle prove prodotte dalla difesa.
- La contestazione della tecnica motivazionale (uso di parti comuni o 'relationem') è inefficace se dal provvedimento emerge comunque una rielaborazione critica e un'individualizzazione della posizione dell'indagato.
- Documenti o produzioni difensive possono essere interpretati dal giudice in senso non favorevole alla parte che li ha presentati; è quindi fondamentale che la difesa produca elementi chiari e concreti atti a escludere i presupposti per la misura cautelare.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a somme per la Cassa delle ammende; il giudice di legittimità può aumentare la sanzione sulla base della legge n.103/2017.
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