Cassazione Penale, Sentenza n. 21084/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente denunciava: 1) errata interpretazione dell'art. 2 c.p. e illogicità nella decisione di rigetto della richiesta di rimessione in termini per proporre giudizio abbreviato in ragione della disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 (cd. legge Cartabia); 2) illegittimità nel ritenere tardiva la richiesta di ammissione alla messa alla prova, formulata all'udienza del 5 aprile 2023, e correlata deduzione che tale richiesta non poteva essere proposta prima della riqualificazione del fatto; 3) motivazione contraddittoria e illogica circa la responsabilità penale (in particolare sull'elemento soggettivo circa la consapevolezza della provenienza della patente) e violazione/artificiosa applicazione dell'art. 133 c.p. in tema di determinazione della pena nonché mancata sostituzione della pena detentiva nonostante il difensore avesse mandato specifico ad impugnare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché l'accesso al rito abbreviato è disciplinato da norme processuali soggette al principio tempus regit actum; l'art. 2 c.p. (che consente l'applicazione della norma più favorevole) non estende la decorrenza dei termini processuali, pertanto non era possibile la rimessione in termini per ottenere il giudizio abbreviato dopo la scadenza procedurale; l'eventuale rimessione sarebbe incompatibile con le finalità deflattive del rito abbreviato e della riforma Cartabia; 2) la richiesta di messa alla prova è stata ritenuta tardiva avendo l'imputato omesso di avanzarla entro il termine perentorio previsto dall'art. 464, comma 2, c.p.p.; la diversa qualificazione del fatto a dibattimento non legittima la proposizione tardiva; 3) il secondo motivo è aspecifico e fondata su elenco di fatti, quindi improponibile in Cassazione (divieto di riesame del merito); 4) il terzo motivo è in parte infondato e in parte generico: la determinazione della pena era corretta perché già al minimo edittale e ulteriormente diminuita per le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), e la richiesta di sostituzione della pena è stata rigettata per mancanza di autosufficienza dell'atto (non prodotta procura speciale). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ritenuto applicabile solo alle norme di carattere sostanziale. Non può essere usato per superare preclusioni processuali o termini perentori relativi all'accesso ai riti speciali.
d.lgs. 150/2022 (cd. legge Cartabia)
La riforma introduce disposizioni premiali (es. art. 442, comma 2-bis c.p.p.) ma la Corte ha evidenziato che le norme che regolano l'accesso al rito abbreviato restano di natura processuale e soggette ai termini specifici; non giustificano la rimessione in termini quando ciò contrasterebbe con le finalità deflative del rito.
art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede un vantaggio premiale in sede esecutiva per chi non propone appello o ricorso per cassazione; la Corte ha sottolineato che, sebbene la diminuzione sia sostanziale, i requisiti di accesso al rito abbreviato restano processuali e non possono essere prorogati ex art. 2 c.p.
art. 464, comma 2 cod. proc. pen.
Termine perentorio per proporre la domanda di messa alla prova; la Corte ha riaffermato il carattere perentorio e l'impossibilità di proporre l'istanza tardivamente anche invocando una successiva diversa qualificazione del fatto.
Norma sostanziale che punisce la ricettazione; nel caso di specie la pena è stata determinata al minimo edittale e poi diminuita per le attenuanti generiche.
Applicazione delle circostanze attenuanti generiche che ha comportato la riduzione della pena inizialmente prevista.
Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato la determinazione nel rispetto dei limiti minimi edittali e delle riduzioni già riconosciute, escludendo ulteriori riduzioni richieste.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende: applicata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso e profili di colpa.
Massime di principio
- L'applicazione della norma di favore prevista dall'art. 2 c.p. non estende automaticamente termini o preclusioni processuali: le scadenze procedurali (accesso ai riti speciali) restano regolate dal principio tempus regit actum.
- La richiesta di accesso a riti speciali (giudizio abbreviato, messa alla prova) deve essere proposta nei termini perentori stabiliti dalla legge; una successiva diversa qualificazione del fatto non autorizza la presentazione tardiva.
- In Cassazione le censure devono avere contenuto giuridico e autosufficiente: sono inammissibili i motivi aspecifici che ripropongono il riesame del merito o non allegano la documentazione necessaria (es. procura speciale).
- Quando la pena inflitta è già al minimo edittale e sono già applicate diminuzioni (es. attenuanti generiche), ulteriori riduzioni sono difficilmente ammissibili salvo fondate ragioni giuridiche e probatorie.
- L'assenza del difensore all'udienza di trattazione orale senza legittimo impedimento può pregiudicare la posizione del ricorrente e rafforza la richiesta di inammissibilità del ricorso.
- La mancata produzione di documenti che dimostrino il diritto invocato (es. procura speciale) comporta la perdita del vizio denunciato per violazione del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per il riesame libero degli elementi di fatto: le doglianze sulla valutazione delle prove devono evidenziare vizi logico-giuridici nella motivazione, non semplici contrapposizioni interpretative.
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