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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12208/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Quattro medici operativi presso il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, in servizio per 38 ore settimanali, hanno chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di somme per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione di indumenti di lavoro qualificati come dispositivi di protezione individuale, nonché al risarcimento per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura delle tute. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva accolta. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo: vizi di motivazione della sentenza d'appello; erronea affermazione della prova della vestizione/svestizione e delle attività di lavaggio e stiratura; violazione delle regole sulle prove e sull'onere probatorio; illegittima ammissione di documentazione ritenuta tardiva; mancata concessione di termine per controdedurre; erronea liquidazione equitativa del compenso/danno in assenza di prova dell'an debeatur. In particolare, ha contestato che i giudici di merito avessero applicato principi elaborati per lavoratori subordinati a medici convenzionati e che avessero riconosciuto uno straordinario sulla base del superamento di un debito orario, in contrasto con la disciplina del rapporto dei dirigenti medici/convenzionati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi primo, secondo, terzo, settimo, ottavo, nono e decimo, perché la sentenza d'appello era carente e non intellegibile nella parte relativa alla prova della vestizione/svestizione e del lavaggio/asciugatura/stiratura degli indumenti, oltre che incongruente nell'applicazione di principi riferiti a figure diverse e nel ricorso alla liquidazione equitativa senza adeguata base probatoria. Ha invece ritenuto infondati i motivi quarto e quinto sulla tardività della documentazione e inammissibile il sesto motivo relativo alla mancata concessione di un termine per controdedurre, poiché la parte ricorrente aveva comunque potuto replicare nel corso del giudizio. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza d'appello deve essere sorretta da una motivazione completa, coerente e intelligibile; la mera affermazione apodittica o incoerente integra vizio denunciabile in cassazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su una valutazione delle prove svincolata dal loro effettivo contenuto o in assenza di un adeguato supporto probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L'accertamento dei fatti costitutivi del diritto azionato presuppone l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi agisce.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro non possono supplire integralmente alle carenze probatorie delle parti né tradursi in una rimessione in termini generalizzata; possono operare solo in presenza di significativi elementi già acquisiti.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio va garantito, ma la censura è infondata se la parte ha comunque potuto interloquire sul documento prodotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni delle parti, senza introdurre decisioni estranee al thema decidendum.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone comunque l'esistenza di un danno o di un credito risarcibile sufficientemente accertato nel suo an.

  • art. 432 c.p.c.

    La liquidazione equitativa nel rito del lavoro richiede una base fattuale idonea; non può essere utilizzata in difetto di prova sufficiente sull'esistenza del diritto.

  • art. 2087 c.c.

    Gli indumenti idonei a costituire barriera protettiva rispetto ai rischi del lavoratore rientrano nella nozione di DPI, con conseguente obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in efficienza.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio non può sostituire l'onere della prova delle parti né colmare una carenza probatoria totale; essi operano solo quando il materiale già acquisito offra elementi idonei a orientare l'accertamento.
  • La motivazione di appello è viziata quando afferma l'esistenza di fatti presunti o decisivi senza indicare gli specifici elementi di prova da cui li desume, poiché in tal caso la ratio decidendi non è controllabile.
  • In materia di tutela delle condizioni di sicurezza, la nozione di dispositivo di protezione individuale comprende ogni indumento o accessorio che, in concreto, svolga funzione di barriera protettiva rispetto al rischio lavorativo.
  • Il riconoscimento di compensi o risarcimenti per attività accessorie al lavoro, come vestizione/svestizione o cura degli indumenti, richiede una prova adeguata sia dell'an dell'attività sia delle sue modalità e della sua incidenza temporale; in mancanza, la liquidazione equitativa non è consentita.
  • Principi elaborati per rapporti di lavoro subordinato non possono essere automaticamente trasposti a rapporti diversi, se la disciplina del rapporto e la struttura della retribuzione non sono omogenee.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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