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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36295/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, pronunciata quale giudice di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione. Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato non doversi procedere per furto di energia elettrica, ritenendo il reato divenuto perseguibile a querela in seguito al d.lgs. 150/2022 e rilevando l’assenza di querela. La precedente sentenza rescindente della Cassazione aveva invece ritenuto che il capo d’imputazione contenesse la contestazione dell’aggravante della destinazione a pubblico servizio dell’energia sottratta e che il reato fosse procedibile d’ufficio; aveva inoltre affermato che il pubblico ministero poteva contestare suppletivamente l’aggravante anche dopo la scadenza del termine per proporre querela. In sede di rinvio la Corte d’appello ha dichiarato la responsabilità penale dell’imputato e lo ha condannato a nove mesi di reclusione e 600 euro di multa, escludendo la particolare tenuità del fatto. Con il primo motivo l’imputato ha sostenuto che il capo d’imputazione fosse ambiguo e non contenesse un’esplicita contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7, c.p., sicché sarebbe stata corretta la pronuncia del Tribunale. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 520 e 522 c.p.p. e nullità della sentenza, contestando la possibilità di procedere a contestazione suppletiva e lamentando che la precedente decisione rescindente non avesse affrontato adeguatamente il rapporto tra tale contestazione e l’obbligo di pronunciare ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Con il terzo e il quarto motivo ha contestato la valutazione delle prove e la motivazione sulla responsabilità, affermando di non conoscere l’allaccio abusivo né l’interruttore presente in un locale non di sua proprietà e invocando il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Con il quinto motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 131-bis c.p., richiamando vicende civili e chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché il giudice di rinvio era vincolato dai principi di diritto fissati nella precedente sentenza rescindente, divenuti giudicato interno: l’aggravante della destinazione a pubblico servizio era stata ritenuta adeguatamente contestata nel capo d’imputazione e il reato, pertanto, procedibile d’ufficio; inoltre, il giudice di rinvio non poteva discostarsi da quel principio neppure in presenza di un successivo diverso orientamento delle Sezioni Unite. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui sollecitavano una nuova valutazione del materiale probatorio: la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta articolata, logica e non contraddittoria, avendo valorizzato il fatto che l’imputato fosse il diretto fruitore dell’energia abusivamente prelevata nell’ambito della propria attività commerciale e non avesse fornito spiegazioni sulla manomissione dell’impianto. È stato dichiarato inammissibile anche il quinto motivo: le vicende civilistiche richiamate riguardavano in parte periodi successivi e l’accoglimento di un’opposizione dipendeva dall’indeterminatezza del credito, senza incidere sulla responsabilità penale; la particolare tenuità era stata motivatamente esclusa per la protrazione nel tempo della condotta fraudolenta. Resta ferma la condanna a nove mesi di reclusione e 600 euro di multa.

Norme richiamate

  • artt. 627 e 628 c.p.p.

    l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, pur se determinato da una pronuncia della Sezioni Unite

    Nel giudizio di rinvio il principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento vincola il giudice e costituisce giudicato interno sul caso concreto; il vincolo permane anche se successivamente interviene un diverso orientamento giurisprudenziale.

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    come emerge dalla lettura del capo di imputazione, in esso il Pubblico Ministero ha fatto riferimento alla condotta di furto di energia elettrica posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, rete che, per l'appunto, fornisce un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica

    Nel caso concreto, la descrizione dell’allaccio diretto alla rete di distribuzione, destinata a servire un numero indeterminato di utenti, è stata ritenuta idonea a contestare l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, pur senza un richiamo espresso alla disposizione normativa.

  • art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    anche in caso di decorrenza del termine stabilito dall'art. 85 comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che la persona offesa abbia esercitato il diritto di proporre querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, contestando la circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma primo n. 7 cod. pen.

    Secondo il principio vincolante affermato nella sentenza rescindente e applicato nel giudizio di rinvio, la scadenza del termine transitorio per proporre querela non impedisce al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza contestando l’aggravante indicata.

  • art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

    il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto dalla stessa enunciato anche qualora questo contrasti con un principio in precedenza espresso dalle Sezioni Unite sulla medesima questione oggetto di decisione senza che, nel giudizio rescindente, sia stata promossa la rimessione obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in difetto della previsione di alcuna specifica sanzione per l'eventuale violazione dell'obbligo di rimessione obbligatoria, il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno

    L’eventuale mancata rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite nel giudizio rescindente non rimuove, secondo la decisione, il vincolo del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento: il giudice di rinvio deve conformarvisi anche se contrario a un precedente principio delle Sezioni Unite.

  • artt. 187, 192 e 533 c.p.p.

    il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo è circoscritto alla presenza di una motivazione logicamente articolata, e la mera contrapposizione di una lettura alternativa non integra un vizio di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    Il provvedimento impugnato ha altresì motivatamente escluso la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione del protrarsi nel tempo della condotta fraudolenta.

    La protrazione nel tempo della condotta fraudolenta può essere valorizzata per escludere la particolare tenuità del fatto.

  • artt. 520 e 522 c.p.p.

    In ragione di quanto sopra osservato, dunque, il primo motivo è infondato, così come, a maggior ragione, il secondo.

    Le doglianze relative alla contestazione suppletiva e alle nullità connesse non sono fondate quando la questione è già stata definita, con efficacia vincolante per il giudice di rinvio, dalla sentenza rescindente.

  • art. 62-bis c.p.

    Ancora una volta, dunque, il ricorrente propone un motivo inammissibile perché, lungi dallo stigmatizzare una violazione di legge o un vizio del provvedimento impugnato, sollecita questa Corte ad una differente ponderazione degli elementi di fatto già valutati, in maniera non illogica né contraddittoria dalla Corte territoriale, con le cui ampie motivazioni, peraltro, non si confronta.

    La doglianza sul trattamento delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla mera richiesta di una diversa ponderazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito con motivazione non illogica né contraddittoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato alle questioni di diritto decise dalla sentenza rescindente. Il vincolo permane anche se, dopo l’annullamento, interviene un mutamento giurisprudenziale o un principio delle Sezioni Unite contrario, poiché il punto di diritto fissato dalla decisione di annullamento acquista autorità di giudicato interno per il caso concreto.
  • Nel furto di energia elettrica, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio può risultare contestata attraverso la descrizione concreta del fatto, se questa informa l’imputato degli elementi circostanziali rilevanti; nel caso deciso, il riferimento all’allaccio diretto alla rete di distribuzione destinata a un numero indeterminato di utenti è stato ritenuto sufficiente.
  • Secondo il principio della sentenza rescindente, anche dopo la scadenza del termine transitorio per proporre querela previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs. 150/2022, il pubblico ministero può modificare l’imputazione in udienza contestando l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, c.p.; nel giudizio di rinvio tale principio resta vincolante.
  • Il giudizio di legittimità non permette una rilettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Le censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano soltanto a ottenere una diversa ponderazione delle risultanze sono inammissibili quando la motivazione di merito è logica e non contraddittoria.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la protrazione nel tempo della condotta fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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