Cassazione Penale, Sentenza n. 30007/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di terreni e dell'impresa individuale disposta dal GIP. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione sulla sussistenza del "periculum in mora" e, soprattutto, sulla pertinenzialità dei beni rispetto alla fattispecie associativa contestata; la difesa aveva inoltre prodotto documentazione sulla genesi delle acquisizioni e sull'assenza di sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame. La Cassazione ha osservato che il Tribunale aveva motivato il sequestro con la finalità impeditiva (art. 321, comma 1 c.p.p.) sulla base della presunta utilità dei terreni per il sodalizio, ma non aveva dimostrato la pertinenzialità dei beni rispetto alla condotta associativa attribuita a Nappi (la cui imputazione riguarda procacciamento e uso di armi, estorsioni e usura). Ne è derivata una carenza di motivazione che imponeva l'annullamento e il rinvio; il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente la questione senza i vizi motivazionali censurati
Norme richiamate
art. 321, comma 1 cod. proc. pen.
"... pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati"
Il sequestro reale può avere finalità impeditiva: occorre dimostrare che la disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; per l'adozione del sequestro con tale finalità è necessaria la prova della pertinenzialità funzionale del bene rispetto al reato
Indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame contro i decreti di sequestro preventivo adottati dal GIP; nella vicenda il Tribunale ha valutato il riesame ex art. 324
art. 416-bis, comma 7 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla confisca per associazione mafiosa; la Corte distingue il sequestro preventivo "anticipatorio" finalizzato alla confisca (che richiede accertamenti su rapporto valore/redditi e provenienza) dalla finalità impeditiva ex art. 321
Richiamata unitamente all'art. 416-bis come norma collegata alla confisca per reati associativi; utile per distinguere i diversi presupposti tra sequestro preventivo in funzione di confisca e sequestro con finalità impeditiva
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo con finalità impeditiva (art. 321 c.p.p.) è indispensabile motivare la pertinenzialità funzionale dei beni rispetto alla condotta illecita: non basta la generica riferibilità dei proventi al sodalizio
- Se l'imputazione non include l'utilizzo dei beni sequestrati come strumento o ambito operativo dell'associazione, il giudice deve spiegare in che modo i beni aggravino o agevolino la commissione di reati
- Il sequestro preventivo "anticipatorio" finalizzato alla confisca (anche per reati associativi ex art. 416-bis/240-bis) segue un diverso standard di valutazione (comprovazione sproporzione valore/redditi e legittimità della provenienza), che va distinto dalla finalità impeditiva
- La Corte di legittimità richiede sempre un'adeguata motivazione che risponda specificamente alle censure difensive: carenze motivazionali rilevanti determinano l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
- In casi simili la difesa dovrebbe documentare e dimostrare: a) l'estraneità dell'attività imprenditoriale/colturale rispetto all'associazione; b) la legittima provenienza dei beni; c) la proporzione tra valore dei beni e redditi leciti, così da contrastare efficacemente la ricostruzione della pertinenzialità
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