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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 16242 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo che il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994 per la determinazione della rendita catastale definitiva nell'ambito della procedura DOCFA fosse ordinatorio e non perentorio. Secondo il Comune, l'Amministrazione catastale avrebbe quindi conservato il potere di rettificare la rendita proposta anche dopo la scadenza del termine, con conseguente legittimità del recupero ICI per l'anno 2001 calcolato sulla rendita catastale successivamente determinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata. Ha chiarito che il termine di dodici mesi previsto dal D.M. n. 701 del 1994 è ordinatorio: la sua scadenza non determina la decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettificare la rendita catastale. Tuttavia, nel caso concreto, la rendita definitiva di Euro 217.154,51 derivava da un giudicato formatosi a seguito dell'impugnazione dell'atto catastale notificato nel 2003. In base al principio secondo cui il giudicato opera ex tunc dalla proposizione della domanda, tale rendita non poteva essere applicata retroattivamente ai fini ICI per l'anno 2001. È stata quindi confermata l'esclusione del maggiore tributo richiesto alla società. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3

    Il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura meramente ordinatoria.

    La scadenza del termine non comporta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettificare o aggiornare la rendita catastale proposta con procedura DOCFA.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5 e 11

    Le disposizioni sull'ICI rilevano per la determinazione della base imponibile e per l'attività di accertamento, ma non attribuiscono natura perentoria al termine previsto per la rettifica della rendita catastale.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    La norma è stata richiamata per valutare gli effetti degli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale, senza che da essa possa ricavarsi la perentorietà del termine previsto dalla procedura DOCFA.

  • Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulta conforme al diritto; ciò è avvenuto perché la CTR aveva erroneamente qualificato come perentorio il termine DOCFA, pur avendo correttamente escluso l'applicazione retroattiva della rendita ai fini ICI 2001.

Massime di principio

  • Il termine di dodici mesi per la definizione della rendita catastale proposta con DOCFA è ordinatorio, non perentorio: l'Amministrazione può rettificare la rendita anche dopo la sua scadenza.
  • La possibilità di rettificare tardivamente la rendita non implica automaticamente che la nuova rendita possa essere utilizzata retroattivamente per qualsiasi annualità tributaria.
  • Quando la nuova rendita deriva da un giudicato formatosi dopo l'impugnazione dell'atto catastale, la sua efficacia decorre, in linea generale, dalla proposizione della domanda giudiziale e non può essere utilizzata per periodi anteriori, come l'anno d'imposta 2001 nel caso esaminato.
  • Per stabilire la base imponibile di un tributo locale occorre distinguere tra il potere dell'Amministrazione di modificare la rendita e la decorrenza fiscale degli effetti della rendita definitivamente accertata.
  • In una controversia analoga, il contribuente può contestare l'applicazione retroattiva della rendita, ma non può fondare la difesa esclusivamente sulla scadenza del termine DOCFA, poiché tale scadenza non fa venir meno il potere di rettifica dell'Amministrazione.

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