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Sentenza

Sentenza n. 9720/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati al Mise, a titolo di costo amministrativo ex art. 34 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, pagati negli anni dal 2009 al 2018 e per la conseguente condanna del Mise al relativo pagamento in favore della ricorrente;

Giustizia amministrativa202306243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: pretesa e riscossione di diritti amministrativi versati al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 259/2003, con domanda di restituzione delle somme corrisposte dal 2009 al 2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha riassunto davanti al TAR il giudizio dopo che il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di restituzione dei costi amministrativi versati al Ministero. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione di € 83.250,00 annui corrisposti per due licenze negli anni 2009-2013, nonché delle somme versate negli anni 2014-2018 dopo la rimodulazione normativa. Per il periodo 2009-2013 ha dedotto il contrasto dell'art. 34 d.lgs. 259/2003 con l'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, sostenendo che la disciplina nazionale non avrebbe distinto adeguatamente i diritti destinati alla copertura dei costi del Ministero da quelli destinati all'autorità di regolazione e non avrebbe rispettato i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Per il periodo 2014-2018 ha contestato anche il mantenimento di un criterio di quantificazione basato sulla popolazione servita, anziché sull'effettivo fatturato dell'impresa, nonché la mancata tempestiva rendicontazione dei costi amministrativi sostenuti dal Ministero. Ha prospettato, in sostanza, l'illegittimità delle disposizioni legislative nazionali per contrasto con il diritto dell'Unione europea e, in parte, con parametri costituzionali, chiedendo implicitamente la rimessione delle questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea o alla Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la domanda di ripetizione dell'indebito presuppone la non debenza delle somme, mentre i pagamenti erano stati effettuati in applicazione di specifiche previsioni legislative, in particolare dell'art. 34 d.lgs. 259/2003 e dell'allegato 10. La controversia riguardava quindi, sostanzialmente, la compatibilità della disciplina primaria nazionale con il diritto dell'Unione e con la Costituzione. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondati i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o per la rimessione alla Corte costituzionale. Quanto al diritto dell'Unione, ha valorizzato l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea e ha ritenuto conforme alla direttiva il criterio basato sulla popolazione residente interessata dal servizio. Tale criterio, secondo il TAR, tiene conto delle dimensioni dell'impresa; il fatturato costituisce soltanto un parametro esemplificativo e alternativo, non un criterio obbligatorio, come emerge anche dal considerando n. 31 della direttiva 2002/20/CE. La disciplina nazionale, inoltre, non sarebbe irragionevole, sproporzionata, discriminatoria né lesiva della libertà d'impresa o della concorrenza. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale. Quanto alla rendicontazione, il TAR ha affermato che la pubblicazione del rendiconto annuale non deve necessariamente precedere la richiesta di pagamento, potendo avvenire anche in esercizi successivi, ai sensi dell'art. 34, comma 2-ter, d.lgs. 259/2003. Tale interpretazione è stata ritenuta conforme anche all'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 aprile 2020, causa C-399/19. La domanda restitutoria è stata pertanto integralmente respinta, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 259/2003

    La norma costituisce la base legislativa dei diritti amministrativi versati al Ministero e, insieme all'allegato 10, fonda la debenza dei pagamenti contestati.

  • Allegato 10 d.lgs. 259/2003

    Prevede i criteri e gli importi cui erano parametrati i contributi amministrativi dovuti per le licenze.

  • art. 12 direttiva 2002/20/CE

    Non impone necessariamente il criterio del fatturato per la quantificazione dei diritti amministrativi; il fatturato è un parametro esemplificativo e alternativo, mentre gli Stati dispongono di margine nella scelta del criterio, nel rispetto di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

  • considerando n. 31 direttiva 2002/20/CE

    un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato

    Il riferimento al fatturato è presentato come esempio di criterio alternativo e non come parametro obbligatorio o esclusivo.

  • art. 5 l. 115/2015

    Ha modificato l'art. 34 e l'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche in seguito alla procedura di infrazione europea.

  • art. 34, comma 2-ter, d.lgs. 259/2003

    Consente che la pubblicazione del rendiconto annuale e le eventuali rettifiche avvengano anche successivamente all'esercizio finanziario nel quale i diritti sono stati riscossi.

  • art. 258 TFUE

    Richiamato quale base della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

  • art. 267 TFUE

    Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo manifestamente infondate le contestazioni di incompatibilità europea.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una domanda restitutoria riguarda somme corrisposte in applicazione diretta di disposizioni legislative, la controversia investe sostanzialmente la legittimità o compatibilità delle norme che impongono il pagamento; la restituzione non può essere disposta senza accertare previamente la non debenza della prestazione.
  • L'art. 12 della direttiva 2002/20/CE non impone agli Stati membri di quantificare i diritti amministrativi esclusivamente o necessariamente in base al fatturato dell'impresa: il fatturato costituisce un possibile criterio alternativo, purché la disciplina nazionale rispetti proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
  • Un criterio di quantificazione dei diritti amministrativi basato sulla popolazione potenzialmente interessata dal servizio può essere ritenuto conforme al diritto dell'Unione quando costituisce un parametro oggettivo correlato alle dimensioni dell'attività e non determina discriminazioni o ostacoli alla concorrenza.
  • La pubblicazione del rendiconto annuale dei costi amministrativi riscossi ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE non deve necessariamente precedere la richiesta o la riscossione dei diritti; può avvenire successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, anche se le rettifiche sono effettuate in un esercizio non immediatamente successivo.
  • La scelta legislativa delle modalità di recepimento di una direttiva europea non immediatamente esecutiva rientra nella discrezionalità dello Stato, sindacabile alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione e tutela della concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioGiurisdizione e ripartoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàSpese di lite
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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