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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18034/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

BALSAMO impugnava la conferma, da parte della Corte d'Appello di Palermo, della sentenza di condanna del Tribunale di Termini Imerese (02/10/2023) per il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019: omessa indicazione, nella D.S.U. del 11/03/2019, dei proventi derivanti da vincite di gioco conseguite nel 2017 e 2018. I motivi di ricorso in Cassazione erano principalmente: (i) mancata valutazione della memoria di replica depositata in appello; (ii) contestazione della riconducibilità dei conti-gioco al ricorrente e dedotta inesistenza dell'obbligo di dichiarare tali vincite alla data di presentazione della D.S.U. (sostegno sulla circostanza che l'obbligo sarebbe stato introdotto solo nella legge di conversione successiva); (iii) vizio per non aver informato l'operatore del CAF sulle conseguenze penali delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare: il primo motivo (omessa disamina della memoria difensiva) è stato ritenuto inammissibile per genericità, essendo mancata l'indicazione dell'argomento decisivo che la memoria avrebbe fornito; le censure sulla non riconducibilità delle vincite al patrimonio del BALSAMO sono state ritenute infondate: gli accertamenti indicavano la presenza di una fotocopia del suo documento e di un numero telefonico a lui intestato nella registrazione al servizio di gioco; la giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per affermare che le vincite di gioco soggette a ritenuta a titolo d'imposta concorrono alla determinazione del reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza e la loro omissione integra il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019; la modifica normativa intervenuta in sede di conversione del decreto non assume efficacia liberatoria rispetto all'obbligo di indicazione nella D.S.U. presentata in precedenza; infine la doglianza fondata sull'errore derivante dall'operatore del CAF è stata respinta, richiamando il principio per cui l'errore sulla legge penale non esclude il dolo per questo reato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    L'omessa indicazione, nella autodichiarazione funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco soggette a ritenuta a titolo d'imposta integra il delitto previsto dall'art. 7 del decreto-legge.

  • art. 2, comma 6, d.l. n. 4/2019

    Il comma stabilisce i criteri di determinazione del reddito del nucleo familiare e comprende elementi di reddito assoggettabili a ritenuta o imposta sostitutiva, perciò le vincite rilevano ai fini della verifica dei requisiti per il beneficio.

  • D.P.C.M. n. 159 del 2013, art. 4, comma 2, lett. b)

    La disposizione elenca, tra gli elementi da considerare per determinare il reddito, anche i redditi soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva; le vincite di gioco rientrano in tale nozione.

  • d.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e ss.

    Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti hanno valore giuridico, ma la loro resa tramite CAF o patronato non esclude la responsabilità penale dell'autore dell'autodichiarazione quando manchi l'indicazione di redditi rilevanti ai fini del beneficio.

  • art. 5 cod. pen.

    Il principio richiamato dalla Corte indica che l'errore sulla legge penale (ignoranza/errore circa il diritto a percepire il beneficio) non esclude il dolo necessario per il reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

Massime di principio

  • Le vincite da gioco soggette a ritenuta a titolo d'imposta devono essere considerate ai fini della determinazione del reddito familiare per il reddito di cittadinanza; la loro omissione nella D.S.U. può integrare il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019.
  • Per censurare in Cassazione la mancata valutazione di memorie difensive, la parte ha l'onere di indicare con specificità l'argomento decisivo contenuto nella memoria e dimostrare come la sua omissione abbia inciso sul percorso argomentativo del giudice; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • Documenti probatori che colleghino un conto di gioco a una persona (fotocopia del documento, numero di telefono intestato) costituiscono elementi idonei a fondare la riconducibilità delle vincite al dichiarante.
  • Una modifica normativa intervenuta in sede di conversione che disciplina obblighi di comunicazione successivi non necessariamente esonera dalla responsabilità per omissioni compiute al momento della presentazione della D.S.U., se la natura reddituale delle somme era già rilevabile alla data originaria.
  • L'ignoranza della normativa o la mancata informazione da parte dell'operatore del CAF non escludono, di regola, il dolo richiesto per il reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la difesa deve fornire elementi probatori rigorosi per dimostrare un errore inevitabile.

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