Cassazione Penale, Sentenza n. 33529/2026 del 14/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere, disposta perché ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di due episodi di acquisto di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte accertate dimostrassero, al più, un concorso nella cessione o detenzione di stupefacenti e non una partecipazione associativa, poiché sarebbe mancato il requisito della stabile e continuativa fornitura in favore dei vertici dell'associazione. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sostenendo che, per il reato associativo previsto dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. sarebbe relativa e avrebbe imposto una verifica concreta delle esigenze cautelari e dell'idoneità di misure meno afflittive. Con il terzo motivo ha contestato l'attualità del pericolo di reiterazione, rilevando che la gravità del titolo di reato non sarebbe sufficiente e che i fatti risalivano al novembre 2023, mentre la misura era stata applicata nel marzo 2026, senza ulteriori elementi indicativi di recidiva. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 275 e 275-bis c.p.p., lamentando l'omessa adeguata valutazione degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, in considerazione del tempo trascorso, dell'inserimento lavorativo e della disponibilità ad accettare prescrizioni rigorose.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alla gravità indiziaria, ha ricordato che, nel giudizio di legittimità sui provvedimenti cautelari, il controllo è limitato alla verifica dell'adeguatezza e della logicità della motivazione del giudice di merito e non consente una rivalutazione degli elementi probatori. Ha ritenuto logicamente motivata la conclusione del Tribunale del riesame secondo cui i contatti dell'indagato con gli altri associati non erano sporadici, ma esprimevano un stabile inserimento nel traffico di stupefacenti; in particolare, è stata valorizzata la circostanza che egli si rifornisse di cocaina con cadenza approssimativamente decennale, nell'ambito di rapporti affaristici stabili e funzionali alla continuità dei traffici. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non decisivo il periodo di circa tre anni dall'ultima conversazione rilevante all'applicazione della misura, poiché il Tribunale aveva valutato tale intervallo insieme alla stabilità dell'inserimento criminale, alla professionalità dell'attività illecita, alla storia criminale dell'indagato, all'assenza di elementi indicativi della rescissione dei rapporti con l'ambiente delinquenziale e all'assenza di attività lavorative lecite idonee a dimostrare l'abbandono delle condotte criminali. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata l'inidoneità degli arresti domiciliari, per la possibilità di mantenere contatti con l'ambiente criminale e per la precedente insensibilità alle prescrizioni, desunta dalla prosecuzione dei traffici illeciti durante l'affidamento in prova al servizio sociale.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il provvedimento cautelare è stato ritenuto sorretto da gravi indizi di partecipazione associativa.
La disciplina della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato contestato non è stata superata, poiché il giudice ha valutato le esigenze cautelari e non sono emersi elementi concreti idonei a escluderle o a rendere adeguate misure meno afflittive.
La possibilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico è stata ritenuta non adeguata rispetto alla concreta possibilità di mantenere contatti con l'ambiente criminale e alla precedente inosservanza delle prescrizioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sui provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione deve verificare soltanto che il giudice del riesame abbia dato adeguatamente conto della gravità indiziaria e che la motivazione sia congruente con la logica e con i principi giuridici; non può procedere a una nuova valutazione degli elementi probatori né sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere ritenuta gravemente indiziata quando i rapporti dell'indagato con gli altri componenti risultino stabili e non occasionali e siano caratterizzati da reiterate forniture o approvvigionamenti inseriti in rapporti affaristici funzionali alla continuità dei traffici illeciti.
- Il mero decorso di un periodo significativo dall'ultima condotta investigativamente rilevante non esclude, da solo, l'attualità del pericolo di reiterazione, quando il giudice valorizzi ulteriori elementi concreti quali la stabilità dell'inserimento criminale, la professionalità dell'attività illecita, l'assenza di una rescissione dei rapporti con l'ambiente delinquenziale e la mancanza di una comprovata scelta di vita lecita.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata solo mediante concreti elementi contrari; la motivazione deve tuttavia confrontarsi con tali elementi e spiegare perché non siano idonei a escludere le esigenze cautelari o a rendere sufficienti misure meno afflittive.
- Gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, possono essere ritenuti inidonei quando, in relazione al ruolo attribuito all'indagato e alle sue precedenti condotte, egli possa mantenere agevolmente i contatti con l'ambiente criminale o abbia già dimostrato di non rispettare prescrizioni alternative.
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