Cassazione Penale, Sentenza n. 9448/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rastelli impugna la sentenza della Corte di Cassazione del 22/05/2024 con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; il ricorso riguarda la conferma della confisca di prevenzione disposta a suo carico dal Tribunale di Firenze (28/06/2021) e ribadita dalla Corte d'appello di Firenze in sede di rinvio. Il ricorrente sostiene che l'annullamento di un precedente decreto di appello era dovuto alla violazione dell'art. 525 c.p.p. (diversa composizione del collegio tra fase di conclusioni e provvedimento), fatto che avrebbe reso il primo decreto tamquam non esset e, per conseguenza, avrebbe fatto decorrere perento il termine di efficacia della confisca previsto dal comma 6 dell'art. 27 d.lgs. n. 159/2011. Secondo Rastelli la Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, avrebbe invece ritenuto che il termine per la efficacia della confisca ricominciasse ex novo dal deposito della sentenza di annullamento, errore che giustificherebbe il ricorso straordinario.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. non sia applicabile alle pronunce in materia di misure di prevenzione, poiché la norma si riferisce espressamente al «condannato» e attiene a pronunce che comportano sanzioni penali; le misure di prevenzione reali non hanno matrice sanzionatoria secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e pronunce della Corte costituzionale (es. sent. n. 24/2019). Inoltre il ricorso mirava a una diversa valutazione in diritto della decisione della Corte di Cassazione, mentre il rimedio per errore in fatto non può essere usato per contestare le valutazioni giuridiche del giudice di legittimità. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza del 22/01/2025.
Norme richiamate
Il rimedio previsto riguarda esclusivamente i "condannati" e le pronunce che comportano applicazione di una sanzione penale; pertanto non è applicabile alle decisioni in materia di misure di prevenzione.
Regola la composizione del collegio e la comunicazione delle conclusioni; una sua violazione può portare all'annullamento del provvedimento impugnato (tamquam non esset) ma la portata di tale annullamento rispetto agli effetti della misura va valutata secondo le regole specifiche sulle misure di prevenzione.
art. 27 comma 6 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina termini di efficacia/perenzione della confisca di prevenzione; il ricorrente sosteneva che, a seguito dell'annullamento di un decreto, il termine dovesse considerarsi già perento, ma la Corte ha ritenuto diversamente nella decisione impugnata.
Prevede la revocazione/modifica delle misure di prevenzione reali in presenza di sopravvenienze; sottolinea che le misure di prevenzione sono suscettibili di modificazione per nuovi elementi e non hanno la stessa irrevocabilità di una sentenza penale definitiva.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce le pronunce conseguenti all'accoglimento o al rigetto del ricorso straordinario; qui la norma è richiamata per gli effetti processuali collegati all'inammissibilità.
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019
Conferma l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le misure di prevenzione non vanno assimilate a sanzioni penali per i fini dell'accesso ai rimedi propri dei condannati; valida la distinzione tra tutela prevista per condannati e quella per soggetti gravati da misure di prevenzione.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo alle pronunce che riguardano condanne o sanzioni penali: non è lo strumento corretto per impugnare decisioni in materia di misure di prevenzione.
- Le misure di prevenzione reali/patrimoniali sono considerate dalla giurisprudenza come strumenti non sanzionatori e suscettibili di revisione per sopravvenienze; per modificarle o chiederne la revoca è preferibile ricorrere agli strumenti previsti specificamente (es. art. 28 d.lgs. 159/2011).
- Un annullamento per vizio di composizione del collegio (art. 525 c.p.p.) può rendere un provvedimento 'tamquam non esset', ma non comporta automaticamente gli effetti processuali e sostanziali invocati dal ricorrente: occorre valutare caso per caso come incide sui termini di efficacia delle misure di prevenzione.
- Il rimedio per errore in fatto non può essere utilizzato per impugnare valutazioni giuridiche o riconsiderare il merito delle valutazioni compiute dalla Corte di Cassazione: se la critica è di diritto o di valutazione, l'impugnazione straordinaria sarà inammissibile.
- In situazioni analoghe è consigliabile valutare strumenti processuali alternativi (es. impugnazioni ordinarie quando ancora possibili, revocazione/istanze di riesame specifiche per misure di prevenzione, o rimedi costituzionali/eur) piuttosto che il ricorso ex art. 625-bis.
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