Cassazione Penale, Ordinanza n. 12821/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per bancarotta documentale semplice, riqualificando il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale. Con il primo motivo deduceva, in sintesi, l'erroneità della riqualificazione e l'irrilevanza della mancata tenuta della contabilità anche in relazione all'art. 2220 c.c., sostenendo che l'obbligo di conservazione delle scritture contabili non fosse più operante. Con il secondo motivo censurava il diniego della particolare tenuità del fatto e, incidentalmente, il difetto dell'elemento soggettivo, invocando un errore su legge extrapenale. Con il terzo motivo contestava la disciplina delle pene accessorie applicata dal giudice di merito, richiamando le vicende dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l'omessa tenuta della contabilità nel triennio antecedente al fallimento del 2021, rendendo irrilevante il richiamo all'art. 2220 c.c.; ha inoltre osservato che la mera cessazione di fatto dell'attività non fa venir meno gli obblighi contabili dell'amministratore. Il secondo motivo è stato ritenuto, nella parte sulla particolare tenuità del fatto, una censura di merito e, nella parte sull'elemento soggettivo, manifestamente infondato, poiché il reato può essere commesso anche per colpa e non era configurabile il dedotto errore su legge extrapenale. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato, poiché si fondava su vicende normative relative all'art. 216 legge fallimentare, mentre le pene accessorie applicate derivavano dall'art. 217 legge fallimentare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fallimentare
È la base della riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice; la Corte ritiene corretta l'applicazione della norma in ragione dell'omessa tenuta della contabilità nel triennio anteriore al fallimento.
La disciplina civilistica sulla conservazione delle scritture contabili è ritenuta irrilevante rispetto alla condotta contestata, anche per la sua inidoneità a escludere gli obblighi contabili dell'amministratore nel caso concreto.
Il motivo di ricorso che vi fa riferimento è ritenuto inconferente, perché le pene accessorie applicate non discendono da questa disposizione nel testo richiamato dal ricorrente.
È richiamato quale norma che prevede le pene accessorie applicate dalla Corte territoriale, con formulazione diversa rispetto all'art. 216 legge fallimentare.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di bancarotta documentale semplice, la mancata tenuta della contabilità nel periodo rilevante rispetto al fallimento integra il fatto tipico anche quando il difensore invochi la disciplina civilistica sulla conservazione delle scritture, se tale disciplina non incide sulla condotta contestata e sulla persistenza degli obblighi contabili dell'amministratore.
- La cessazione di fatto dell'attività sociale non elimina, di per sé, gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili gravanti sugli organi gestori della società.
- La particolare tenuità del fatto non può essere efficacemente censurata in cassazione mediante mere contestazioni di merito, quando la valutazione del giudice territoriale sia sorretta da apprezzamenti fattuali non manifestamente illogici.
- Per la bancarotta documentale semplice è configurabile la punibilità anche a titolo di colpa; pertanto, la doglianza che invochi genericamente un errore su legge extrapenale, senza specificare un concreto vizio della rappresentazione normativa, è manifestamente infondata.
- Le censure sulle pene accessorie devono confrontarsi con la specifica base normativa applicata dal giudice di merito; il richiamo a una disposizione diversa è inconferente e non può fondare l'annullamento della decisione.
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