Cassazione Penale, Sentenza n. 36575/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.u.p. che, nel corso dell'udienza preliminare, aveva restituito gli atti al P.M. ritenendo che per il fatto contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) dovesse procedersi con citazione diretta in ragione dell'epoca del fatto. Il P.M. deduceva l'illegittimità e l'abnormità del provvedimento: in base al principio tempus regit actum la valutazione sulla necessità dell'udienza preliminare doveva farsi in riferimento alla pena edittale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (modifiche entrate in vigore il 15/11/2023 che aumentavano la pena per l'art. 73, comma 5), e l'atto di restituzione avrebbe imposto al P.M. un'anomala modalità di introduzione del giudizio con rischio di nullità successive e stasi del procedimento
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio "tempus regit actum" richiamando le Sezioni Unite (tra cui S.U. n. 37502/2022 e S.U. n. 44895/2014) e ha concluso che, alla data dell'esercizio dell'azione penale, la sanzione prevista per l'art. 73 comma 5 era superiore a quattro anni a seguito delle modifiche normative del 15/11/2023; ne derivava l'obbligo di procedere con udienza preliminare e non con citazione diretta. Inoltre ha qualificato il provvedimento impugnato come abnormità funzionale: la restituzione degli atti avrebbe determinato una regressione del procedimento con conseguente rischio di nullità multipla e stasi non rimediabile se non in Cassazione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Palermo, Ufficio G.u.p., per il prosieguo
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La valutazione sulla necessità dell'udienza preliminare deve considerare la pena edittale prevista al momento dell'esercizio dell'azione penale; le modifiche legislative intervenute (d.l. 15/09/2023 n.123 conv. L. 159/2023) hanno aumentato la pena oltre la soglia che impone l'udienza preliminare
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Norma richiamata a motivo della restituzione degli atti disposta dal G.u.p.; il provvedimento di restituzione è stato ritenuto illegittimo/abnorme nel caso concreto
d.l. 15/09/2023 n. 123, conv. con modificazioni dalla L. 159/2023
Ha modificato il regime sanzionatorio dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 con efficacia dal 15/11/2023; tale modifica è rilevante per applicare il principio tempus regit actum al momento dell'esercizio dell'azione penale
S.U. n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini)
Richiamata quale principio di indirizzo: le Sezioni Unite hanno chiarito i criteri per valutare la rilevanza temporale delle norme processuali e la nozione di tempo rilevante per l'applicazione delle modifiche
S.U. n. 44895 del 17/07/2014 (Pinna)
Affermato il principio che le norme processuali sono regolate dal principio tempus regit actum e devono essere valutate rispetto al momento dell'esercizio dell'azione penale
S.U. n. 25937 del 26/03/2009 (Toni)
Richiamata in tema di abnormità funzionale e delle conseguenze della regressione del procedimento che può generare nullità non sanabili e stasi processuale
Massime di principio
- Il principio tempus regit actum si applica alle norme processuali: per decidere se sussiste l'obbligo di udienza preliminare va considerata la pena edittale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, non quella anteriore o successiva
- Se, al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale, la normativa vigente prevede una pena edittale che impone l'udienza preliminare (es. superiore alla soglia legislativa), il G.u.p. non può obbligare il P.M. alla citazione diretta o restituire gli atti per questo motivo
- La restituzione degli atti che costringa il P.M. ad adottare una modalità anomala di introduzione del giudizio può essere qualificata come abnormità funzionale: tale vizio può generare nullità successive e paralisi del procedimento
- In presenza di abnormità funzionale che determina stasi non altrimenti sanabile, la soluzione possibile è l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti all'organo competente per il regolare prosieguo
- Procuratori e giudici devono verificare attentamente la normativa processuale e sanzionatoria vigente alla data dell'esercizio dell'azione penale per evitare errori procedurali che possano compromettere il regolare svolgimento del procedimento
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite costituisce guida vincolante nelle questioni relative alla rilevanza temporale delle norme processuali e agli effetti delle modifiche legislative sul regime procedurale
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