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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12295/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero pedissequamente quelle già dedotte in appello, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e senza confrontarsi con le ragioni per le quali i motivi di merito erano stati respinti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, in sintesi, censure sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sull'affermazione di responsabilità, sull'inapplicabilità del giudicato di cui all'art. 649 c.p., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sulla configurabilità della lieve entità del fatto richiamando sia l'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. sia la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, nonché sul mancato ulteriore riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già concesse nel massimo in primo grado. La Corte di cassazione rilevava tuttavia che i motivi erano generici, privi di reali censure e sostanzialmente reiterativi di quelli già proposti in appello, a loro volta disattesi dalla corte territoriale con motivazione immune da vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen.

    richiamato dalla difesa come tema di inapplicabilità del ne bis in idem sostanziale/processuale, ma la Corte non affronta nel merito la questione perché assorbita dalla inammissibilità del ricorso

  • art. 131-bis cod. pen.

    richiamato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte non procede a scrutinio di merito per genericità dei motivi

  • art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    richiamato in relazione alla pretesa lieve entità del fatto, senza esame nel merito per difetto di specificità del ricorso

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel capo sulle spese e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende, sebbene non espressamente menzionata nel testo fornito

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre, senza reale sviluppo critico, le stesse censure già formulate in appello e già respinte dal giudice di merito.
  • La specificità del ricorso per cassazione richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e il confronto con le ragioni poste a fondamento del rigetto in appello; non sono sufficienti affermazioni apodittiche sulla erroneità della decisione.
  • Quando il ricorso è strutturato come mera reiterazione dei motivi di appello, esso è da considerarsi non specifico e soltanto apparente, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le questioni di merito non sono scrutinabili in cassazione se il ricorso non supera il vaglio preliminare di specificità e autosufficienza critica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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