Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18223/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 6 ottobre 2025 con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata o insufficiente argomentazione rispetto agli elementi probatori e alle ragioni poste a fondamento della condanna (richiamando gli artt. 125 e 546 c.p.p.); (2) violazione dell'art. 500 c.p.p., per non avere il Giudice di pace deciso sulla richiesta della difesa di procedere alle contestazioni in ordine al contenuto della querela orale presentata dalla persona offesa in data 19.7.2022, richiesta che la difesa riteneva necessaria dato che la persona offesa non ricordava i fatti

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto la motivazione sintetica ma adeguata: la confusione della persona offesa è stata spiegata in relazione alla ripetitività delle condotte intimidatorie e il contenuto minatorio è stato desunto logicamente dalle reazioni e dallo stato di timore della vittima, sufficiente a fondare la responsabilità per il reato contestato. Sulla seconda censura la Corte ha chiarito la differenza tra aiuto alla memoria (art. 499 c.p.p.) e contestazione (art. 500 c.p.p.), rilevando che la querela orale era stata verbalizzata dalla polizia giudiziaria e poteva essere utilizzata; il giudice aveva autorizzato la persona offesa a consultarla per aiuto alla memoria e non risultava alcuna esclusione dell'uso ai fini delle contestazioni. Inoltre l'utilizzo per contestazioni non richiede preventiva autorizzazione del giudice e il ricorrente non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (minaccia). La Corte conferma che la condotta intimidatoria può essere desunta anche dalle reazioni e dallo stato di timore della vittima

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che una motivazione sintetica sia comunque adeguata se spiega le ragioni della valutazione della attendibilità del teste

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione della sentenza del Giudice di pace; la Corte non ha rilevato il vizio denunciato

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Regola l'uso di dichiarazioni precedenti per contestare il contenuto della deposizione del teste. La Corte ha interpretato che l'utilizzo per contestazioni non necessita di preventiva autorizzazione del giudice e serve a valutare l'attendibilità del teste

  • art. 499 cod. proc. pen.

    Regola l'aiuto alla memoria: il teste può consultare un documento da lui redatto. La Corte ha distinto chiaramente la funzione probatoria dell'aiuto alla memoria (consente elementi per la prova del fatto) dalla funzione valutativa della contestazione (consente elementi per valutare l'attendibilità)

Massime di principio

  • Una motivazione sintetica è sufficiente se espone le ragioni della valutazione della attendibilità del teste e la connessione logica tra elementi di fatto e decisione
  • La confusione o la scarsa memoria della persona offesa non escludono automaticamente l'attendibilità quando possono essere spiegate da circostanze fattuali (es. condotte ripetute) e sono presenti elementi indiretti che supportano la ricostruzione
  • Deve esserci distinzione tra aiuto alla memoria (art.499 c.p.p.), che consente alla prova dei fatti, e contestazione (art.500 c.p.p.), che serve a valutare l'attendibilità del teste
  • L'utilizzo, da parte della difesa, di una querela o dichiarazione precedente ai fini di contestazione non richiede preventiva autorizzazione del giudice; l'omessa pronuncia formale su una richiesta processuale non è automaticamente viziante se non è dimostrato un concreto pregiudizio
  • Per impugnare con successo una decisione sotto il profilo processuale bisogna indicare il concreto danno o pregiudizio derivante dall'omissione o dal comportamento del giudice, non basta la mera censura formale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.