Cassazione Penale, Ordinanza n. 36837/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la circostanza attenuante speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità e aveva rideterminato la pena. I motivi dedotti erano quattro: 1) erronea individuazione del reato presupposto della ricettazione, che la difesa assumeva essere il falso e non il furto del titolo; 2) prescrizione del reato, ritenuta maturata prima della decisione d'appello, anche sostenendo che dovesse computarsi nel termine massimo il tempo occorrente per la stesura della motivazione; 3) violazione dell'art. 195 c.p.p. e difetto di prova della responsabilità, contestando il valore degli elementi documentali e testimoniali valorizzati dai giudici di merito; 4) illegittimo diniego delle attenuanti generiche, nonostante il riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, e generico e manifestamente infondato il terzo. In particolare, ha affermato che il reato presupposto della ricettazione era correttamente individuato nel furto del titolo, che la prescrizione non era maturata perché la Corte territoriale aveva letto il dispositivo prima del decorso del termine massimo decennale, che il momento rilevante ai fini dell'interruzione è la pronuncia della sentenza di condanna mediante lettura del dispositivo e non il deposito della motivazione, e che la responsabilità risultava dagli atti documentali e dalla testimonianza richiamata. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante speciale per la ricettazione di particolare tenuità non consente, da sola, di desumere la sussistenza dei presupposti per le attenuanti generiche, che richiedono una autonoma valutazione di meritevolezza.
Il termine massimo di prescrizione va computato considerando il momento di consumazione del reato e gli effetti degli eventi interruttivi; nel caso concreto non era ancora decorso alla data della lettura del dispositivo.
Ai fini dell'interruzione rileva la pronuncia della sentenza di condanna mediante lettura del dispositivo, non il successivo tempo impiegato per la redazione della motivazione.
Il termine massimo di prescrizione, anche a seguito di atti interruttivi, non risultava decorso prima della decisione d'appello.
La censura sul divieto di testimonianza indiretta è stata ritenuta generica e non confrontata con gli elementi documentali e testimoniali già acquisiti in atti.
Massime di principio
- Nella ricettazione, il reato presupposto deve essere individuato in modo coerente con la provenienza illecita del bene oggetto della condotta e con gli accertamenti di merito; la diversa qualificazione prospettata dalla difesa non è sufficiente se non si confronta con gli elementi fattuali accertati.
- Ai fini della prescrizione, ciò che rileva è il momento della pronuncia della decisione di condanna, identificato con la lettura del dispositivo, non il successivo deposito della motivazione.
- Il tempo necessario alla redazione della motivazione non si computa nel termine prescrizionale come periodo ulteriore rispetto alla pronuncia del dispositivo, quando la sentenza è già stata validamente emessa in udienza.
- Una censura di vizio della prova è inammissibile quando non si confronta con il nucleo delle prove documentali e testimoniali poste a base della decisione di merito.
- Il riconoscimento di una attenuante speciale non implica automaticamente la concessione delle attenuanti generiche, che richiedono una valutazione autonoma dell'assenza o presenza di elementi di meritevolezza.
- Quando il ricorso è sorretto da motivi manifestamente infondati o generici, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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