Cassazione Penale, Sentenza n. 01884/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile dello smaltimento illecito di rifiuti speciali (pericolosi e non) e dello scarico di acque reflue derivanti dal lavaggio di autovetture in due vasche interrate collegate tra loro e con il suolo (capo B). Ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo letto in udienza e dispositivo pubblicato (art. 545 c.p.p.), con conseguente incertezza e invalidità della pubblicazione; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità, lamentando adesione acritica della Corte d'appello alle risultanze dei tecnici ARPAC e carenza di esame della documentazione non esibita (registri, autorizzazioni); 3) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., rilevando che il danno era esiguo, l'attività era stata regolarizzata dopo il dissequestro, il comportamento non era abituale e erano state poste in essere condotte riparatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (discrepanza del dispositivo) ha ritenuto la questione priva di interesse: l'errore materiale nel dispositivo depositato non ha creato incertezza sui contenuti essenziali della decisione e non ha impedito al ricorrente di proporre impugnazione, quindi non configurava la nullità invocata. Il secondo motivo (vizio di motivazione sulla responsabilità) è stato in parte dichiarato inammissibile per essere nuovo (non proposto in appello) e in parte aspecifico e generico; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui non sono deducibili in cassazione questioni non affrontate in sede di gravame. Il terzo motivo (applicabilità dell'art. 131-bis) è stato rigettato sul merito: la Corte d'appello aveva valutato, in fatto, che non ricorrevano i presupposti della particolare tenuità per l'entità del quantitativo dei rifiuti illecitamente smaltiti, la reiterazione temporale della condotta e il rischio di danno ambientale (anche per la non corretta detenzione/ostruzione delle griglie). La Corte di cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la condotta successiva all'illecito (bonifica, regolarizzazione) può essere considerata ma non può, da sola, trasformare in tenuità un'offesa che non lo era al momento del fatto, soprattutto se tali atti erano necessari per riprendere l'attività. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e conferimento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa in relazione al contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha esaminato la doglianza ma l'ha ritenuta priva di interesse quando l'errore è materiale e non ha prodotto incertezza sostanziale sui contenuti della decisione
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
citato nel quadro delle nullità connesse al dispositivo: la giurisprudenza di legittimità distingue l'errore materiale del dispositivo depositato dalla nullità quando l'errore impedisca di conoscere la decisione
norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede valutazione complessiva ex art. 133 c.p. e che la condotta riparatoria successiva può concorrere ma non è di per sé sufficiente a far rientrare il fatto nella tenuità
criteri per valutare l'entità dell'offesa (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno, intensità del dolo/colpa); richiamato come parametro necessario per apprezzare la tenuità
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche all'art. 131-bis)
richiamato per precisare che la novella ha ammesso la valutazione della condotta successiva, ma confermando che essa non è automaticamente idonea a far decorrere l'esimente
norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente alle spese
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
consente di aumentare la somma da versare alla Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte l'ha esercitata per fissare in euro 3.000 la somma a carico del ricorrente
Massime di principio
- Un errore materiale nel dispositivo depositato non determina automaticamente la nullità della sentenza: occorre verificare se l'errore abbia creato incertezza sui contenuti essenziali della decisione e abbia effettivamente pregiudicato la possibilità per le parti di comprendere e impugnare la pronuncia
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducono questioni nuove rispetto ai motivi di appello: le questioni non trattate in gravame non possono essere dedotte in sede di legittimità
- Per ottenere l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p.; la condotta successiva (bonifica, regolarizzazione) può influire sul giudizio, ma non può da sola trasformare in tenuità un reato che, per quantità, pericolosità o reiterazione, era di per sé significativo
- Nei reati ambientali, elementi quali il quantitativo di rifiuti (soprattutto se pericolosi), la durata/reiterazione della condotta e il concreta potenzialità di danno ambientale pesano fortemente contro un riconoscimento della tenuità
- La mancata esibizione di documentazione richiesta dall'organo di controllo (registri, autorizzazioni) è elemento valutabile dal giudice come indice di responsabilità, ma in cassazione le valutazioni probatorie di merito sono sindacabili solo nei limiti di legge
- La presentazione di requisitoria da parte del Procuratore Generale non esclude l'esame di ammissibilità del ricorso e non pregiudica l'esito, che dipende dalla conformità dei motivi alle regole di ammissibilità e dal merito valutabile in sede di legittimità
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