Cassazione Civile, Ordinanza n. 09948/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, destinataria di una cartella di pagamento relativa a IVA 2000 e alla sanzione per tardivo versamento dell'imposta del primo trimestre, ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, aveva cassato la decisione di merito e rigettato il ricorso originario della contribuente. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto un errore revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l'accoglimento del primo motivo del ricorso erariale per cassare la sentenza regionale e decidere nel merito, mentre la sentenza d'appello sarebbe stata sorretta da una duplice ratio decidendi; pertanto, la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo dell'Agenzia avrebbe dovuto impedire la cassazione della decisione di appello e comportare il rigetto del ricorso dell'Ufficio. La società ha quindi imputato alla Corte di legittimità una falsa percezione della struttura motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma, al più, un errore di diritto, poiché l'eventuale erronea interpretazione della sentenza di appello sulla presenza di una o più rationes decidendi riguarda un giudizio valutativo e non una falsa percezione di un fatto processuale. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del diverso orientamento che consente la revocazione quando, decidendo nel merito, il giudice di legittimità ometta di percepire ulteriori questioni di fatto non esaminate in appello, perché nel caso concreto le circostanze richiamate erano state comunque prese in considerazione dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo emergente dagli atti o documenti di causa; non è configurabile quando si contesti l'apprezzamento giuridico della sentenza, come la ricostruzione della sua ratio decidendi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 e definita con rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
La norma ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice abbia supposto o escluso l'esistenza di un fatto processuale incontestabilmente risultante dagli atti; non ricorre se il vizio investe l'interpretazione della sentenza precedente o la qualificazione giuridica della sua struttura motivazionale.
- La valutazione circa la presenza di una o più rationes decidendi in una sentenza è attività di giudizio e, se eventualmente errata, dà luogo a errore di diritto e non a errore di fatto revocatorio.
- La revocazione non può essere utilizzata per censurare l'apprezzamento con cui il giudice di legittimità abbia ritenuto sufficiente un motivo di ricorso per cassare la decisione impugnata, quando la contestazione si risolva nella critica alla lettura giuridica della pronuncia di merito.
- L'ulteriore contributo unificato è dovuto, nei casi previsti dalla legge, quando l'impugnazione proposta dopo la data di decorrenza normativa sia definita con rigetto o inammissibilità.
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