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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6142/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva dichiarato valido l'atto con cui i ricorrenti avrebbero costituito a favore di Ugo Gozzi un usufrutto vitalizio ed oneroso sulla casa, contestando la validità della scrittura privata di costituzione dell'usufrutto per mancata indicazione del prezzo. Sostenevano che il contratto, essendo soggetto a forma scritta ad substantiam, doveva contenere l'ammontare del corrispettivo o un criterio univoco di determinazione, e che la mera dichiarazione di avvenuto pagamento non suppliva a tale requisito. Rilevavano inoltre che il prezzo non poteva essere determinato esclusivamente con riferimento ai coefficienti di vita residua non richiamati nell'atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo: ha ritenuto che, nei negozi formali come la costituzione di usufrutto su immobile (art. 1351 c.c. cit.), l'elemento essenziale 'pretium' deve risultare per iscritto ovvero deve essere determinabile mediante criteri univoci richiamati nell'atto stesso. La sola dichiarazione di quietanza (che il prezzo fosse stato integralmente versato) non è sufficiente a garantire la determinabilità richiesta dalla forma ad substantiam; non è possibile integrare il requisito formale con comportamenti o prove extracartacee né con criteri (come i coefficienti vita) non richiamati nel documento. Per queste ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso dei figli/nuora e rinviando la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame, con decisione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1351 c.c.

    La costituzione del diritto di usufrutto su immobile è negozio soggetto a forma scritta ad substantiam; nei negozi formali gli elementi essenziali, incluso il prezzo, devono risultare nella forma prevista o mediante rinvio ad elementi esterni univoci ed obiettivamente individuabili.

  • art. 1346 c.c.

    Richiede che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile; nei negozi formali la determinabilità deve risultare dagli elementi contenuti nel documento o da un rinvio scritto a criteri esterni chiaramente individuabili.

  • art. 1350 c.c.

    Ribadisce l'esigenza della forma scritta per i negozi indicati dalla legge; la Corte interpreta che tale requisito non possa essere eluso attraverso dichiarazioni di fatto non integrative del contenuto essenziale del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    La mancanza dei requisiti di forma prescritti per il negozio determina la nullità; qui la mancata indicazione o determinabilità del prezzo in forma scritta comporta nullità del contratto formale.

  • art. 1362 c.c.

    Il comportamento successivo o precedente delle parti non può supplire al requisito della forma scritta richiesto per la validità dei negozi formali.

  • art. 1416 c.c.

    In tema di simulazione relativa, la mancata produzione della controdichiarazione prevista dall'art. 1416 comporta l'inefficacia della domanda riconvenzionale di simulazione; la Corte di merito aveva respinto la riconvenzionale anche per assenza di tale controdichiarazione.

  • art. 2722 c.c.

    La regola che limita la prova testimoniale non esclude che, quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, il prezzo (elemento essenziale) non possa essere provato per testi; la Corte ricorda che il prezzo deve risultare per iscritto nei trasferimenti immobiliari o nei negozi formali.

  • art. 1374 e art. 1474 c.c.

    Non possono essere invocate per integrare un criterio di quantificazione del prezzo quando tale criterio non è richiamato nell'atto formale; i rimedi di quantificazione contrattuale non suppliscono alla forma scritta per l'elemento essenziale prezzo.

  • artt. 17 e 40 L. 47/1985

    Riferimenti normativi il cui adempimento sul contenuto dell'atto può essere valutato anche rispetto ad altri documenti (es. rogito), ma solo se il collegamento e il rinvio risultano chiaramente dall'atto stesso; la Corte ha osservato che il rispetto di tali prescrizioni poteva essere valutato in relazione al rogito, ma non per aggirare l'obbligo di indicare il prezzo nell'atto di costituzione dell'usufrutto.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per spiegare perché non è possibile decidere direttamente nel merito in cassazione quando la Corte di merito ha fondato la decisione su una valutazione errata della validità formale: occorre rinviare per nuovo esame.

Massime di principio

  • Nei negozi formali (es. costituzione di usufrutto su immobile) l'elemento 'prezzo' è essenziale e deve risultare per iscritto o essere determinabile mediante criteri univoci espressamente richiamati nell'atto; una mera dichiarazione di avvenuto pagamento non è sufficiente.
  • Non è possibile colmare con comportamenti delle parti, ammissioni processuali o prova testimoniale la mancanza di un elemento essenziale quando la legge richiede forma scritta ad substantiam.
  • È ammesso il rinvio a criteri esterni per la determinazione dell'oggetto/prezzo solo se il rinvio è contenuto nell'atto e tali criteri sono univoci, oggettivi e immediatamente individuabili.
  • In azioni riconvenzionali per simulazione è essenziale la produzione della controdichiarazione prevista dall'art. 1416 c.c.; la sua assenza può comportare il rigetto della domanda di simulazione.
  • Se la Corte d'appello giustifica la validità di un atto formale sulla base di elementi esterni non adeguatamente richiamati o producono incertezza sulla determinabilità del prezzo, la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame.

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