Cassazione Penale, Ordinanza n. 01218/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Il ricorso era fondato su un unico motivo: si deduceva la nullità della sentenza per violazione di legge processuale e sostanziale nel calcolo della pena pecuniaria, sostenendo che, a fronte del riconoscimento di circostanze attenuanti, la riduzione in misura di un terzo applicata alla pena detentiva avrebbe dovuto essere estesa nella medesima misura massima anche alla pena pecuniaria, e non limitata a una riduzione "fino a un terzo".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio non fosse consentita in sede di legittimità e fosse comunque manifestamente infondata, perché contrastante con la giurisprudenza consolidata secondo cui, nei reati puniti con pene congiunte, la riduzione dovuta alle attenuanti va operata su entrambe le pene, ma il giudice non è vincolato ad applicare lo stesso criterio quantitativo alla pena detentiva e a quella pecuniaria. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice del delitto per cui è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato.
richiamato quale circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputato.
in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei reati puniti con pene congiunte, il giudice deve applicare la diminuzione per circostanze attenuanti sia alla pena detentiva sia alla pena pecuniaria, ma non è tenuto a utilizzare per entrambe il medesimo criterio di quantificazione.
- La doglianza che investe il mero criterio di calcolo della pena, quando sia priva di effettiva base normativa e contrasti con un orientamento consolidato, può essere dichiarata manifestamente infondata in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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