Cassazione Penale, Sentenza n. 10309/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne per il reato di truffa (art. 640 c.p., con parti aggravate indicate come secondo comma per due dei fatti) commesse il 12/09/2019, 13/09/2019 e 04/05/2021. Il Tribunale di Palmi aveva rigettato la richiesta ritenendo che il ricorrente non avesse allegato elementi sintomatici idonei a dimostrare un disegno criminoso unitario, e che la ripetizione dei reati fosse frutto di una abitualità delinquenziale (il Manfredonia aveva già otto condanne definitive per truffa nel periodo 2019-2021). Il ricorrente censurava il provvedimento per difetto di motivazione e per mancata valutazione degli indici di continuazione (modalità esecutive, distanza temporale, omogeneità), sottolineando che due reati erano stati commessi a distanza di un giorno e con modalità identiche (annunci di vendita falsi), elemento favorevole all'ipotesi di programmazione seriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra le condanne riportate nelle sentenze n. 972/2022 (Tribunale di Lecco, irrevocabile 30/01/2023) e n. 328/2022 (Tribunale di Trapani, irrevocabile 27/02/2024), ritenendo che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato la pregnanza della prossimità temporale (un giorno) e l'identità delle modalità di commissione come elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso; ha disposto il rinvio al Tribunale di Palmi, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha invece respinto il ricorso nella parte relativa al terzo reato (commesso il 04/05/2021), per il quale il rigetto dell'istanza è stato ritenuto sufficientemente motivato a causa del significativo intervallo temporale. Sentenza emessa il 29/01/2026.
Norme richiamate
Norma richiamata nella parte che disciplina la materia dell'esecuzione e del procedimento per il riconoscimento della continuazione: impone al condannato che richieda il riconoscimento della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della sussumibilità dei reati in un unico disegno criminoso.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Prevede l'istituto della continuazione (unificazione del trattamento sanzionatorio quando sussiste un medesimo disegno criminoso): la sua applicabilità richiede la preventiva e unitaria ideazione di più violazioni, presenti almeno a grandi linee nella mente del reo.
Norma che configura il reato di truffa; qui richiamata per individuare la tipologia di reato e le modalità comminatorie (con riferimento al secondo comma per le aggravanti menzionate nelle singole sentenze).
Massime di principio
- L'onere di allegazione e di indicazione degli elementi sintomatici della continuazione incombe sul condannato che ne faccia richiesta in sede di esecuzione; senza tali allegazioni specifiche il giudice può legittimamente rigettare l'istanza.
- La continuazione richiede la presenza di un progetto criminoso specifico e unitario, non semplicemente la ripetizione di reati della stessa specie o una generica inclinazione a delinquere; detto progetto deve essere desumibile, anche in modo indiziario, dall'insieme degli elementi fattuali (modalità, tipologia dei reati, bene offeso, causa, contesto temporale e spaziale, sistematicità).
- La vicinanza temporale e l'identità delle modalità esecutive sono indici particolarmente significativi: fatti consumati in rapida successione e con modalità omogenee tendono a rafforzare la tesi della preordinazione unitaria piuttosto che quella di semplice abitualità.
- La valutazione della sussistenza della continuazione è, in primo grado, questione di fatto devoluta al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti dell'adeguatezza della motivazione; motivazioni generiche o formulaiche possono determinare l'annullamento quando omettono di valutare elementi fattuali rilevanti.
- Un intervallo temporale rilevante tra i fatti può orientare verso l'esclusione della continuazione, soprattutto se manca altra concreta indicazione di un progetto unitario; precedenti condanne per reati analoghi possono contribuire a sostenere l'ipotesi di abitualità, ma non escludono automaticamente la continuazione quando esistono forti indici di programmazione unitaria (es. prossimità temporale e identità di modus operandi).
- In caso di carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione la Cassazione può annullare la decisione limitatamente alle parti insufficientemente motivate e rinviare per nuovo esame.
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