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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 8817 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulla quota privilegiata della pensione, pari a un decimo del trattamento pensionistico ordinario, sostenendo che tale componente avesse natura risarcitoria e non costituisse reddito imponibile. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda, ritenendo la quota esente da IRPEF e applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia l'esenzione fiscale sia, in via preliminare, l'applicabilità del termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo imponibile ai fini IRPEF l'intero ammontare della pensione privilegiata ordinaria, compresa la quota aggiuntiva pari a un decimo della pensione. La componente eventualmente risarcitoria non modifica la natura di retribuzione differita del trattamento pensionistico. Il primo motivo, relativo alla decadenza dal rimborso, è stato dichiarato assorbito, poiché l'inesistenza del diritto al rimborso rendeva inutile esaminare i termini per esercitarlo. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.700 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67, comma 4

    disciplina la misura della pensione privilegiata dei militari, comprensiva dell'aumento pari a un decimo del trattamento pensionistico ordinario

    La quota aggiuntiva di un decimo costituisce parte integrante della pensione privilegiata e non assume, per ciò solo, natura di indennità risarcitoria esente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34

    Le esenzioni fiscali previste dalla norma sono tassative. Le pensioni privilegiate ordinarie non rientrano tra i trattamenti esenti, salvo specifiche ipotesi riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza costituzionale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2

    Il trattamento pensionistico privilegiato mantiene natura reddituale quale retribuzione differita di prestazioni lavorative ed è pertanto soggetto a imposizione IRPEF, in assenza di una specifica esenzione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38

    Disciplinano le richieste di rimborso delle ritenute e i relativi termini. La questione è stata dichiarata assorbita, perché il contribuente non aveva comunque diritto al rimborso per ragioni sostanziali.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, commi 5 e 6

    Ha ridotto a 48 mesi il termine per alcune richieste di rimborso tributario. La Corte non ha esaminato la questione, ritenendola assorbita dall'accertata imponibilità della pensione.

  • Codice civile, art. 2946

    Prevede la prescrizione ordinaria decennale, invocata dal giudice regionale. La sua applicabilità non è stata valutata definitivamente dalla Cassazione, poiché è venuto meno il diritto sostanziale al rimborso.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Sono richiamati quale fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere prioritariamente la questione di merito idonea a definire il giudizio, evitando l'esame delle questioni preliminari.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 387 del 1989

    Ha esteso l'esenzione fiscale alle pensioni privilegiate tabellari spettanti ai militari di leva. Tale pronuncia non è stata ritenuta applicabile alle pensioni privilegiate ordinarie oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Le pensioni privilegiate ordinarie, compresa la quota aggiuntiva pari a un decimo del trattamento ordinario, sono normalmente soggette a IRPEF se non rientrano espressamente in una specifica ipotesi di esenzione.
  • La qualificazione di una componente come risarcitoria non è sufficiente a escludere la tassazione quando il trattamento conserva la natura sostanziale di pensione o di retribuzione differita.
  • Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a trattamenti diversi da quelli espressamente previsti.
  • In una controversia di rimborso fiscale, il giudice può decidere anzitutto l'esistenza del diritto sostanziale al rimborso; se il tributo risulta dovuto, diventano irrilevanti i termini di decadenza o prescrizione della domanda.
  • Prima di chiedere il rimborso di ritenute su una pensione privilegiata occorre verificare la natura giuridica del trattamento e l'eventuale presenza di una specifica norma di esenzione, senza basarsi soltanto sulla denominazione o sulla componente risarcitoria del beneficio.

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