Cassazione Penale, Ordinanza n. 10851/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva giudicato per il delitto di evasione. Dal testo emerge che l'unico motivo investiva il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e comunque già disatteso in appello con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, fondata su una valutazione congiunta degli indicatori relativi a condotta, danno e colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non consentito in sede di legittimità, poiché la Corte di merito aveva già motivato in modo coerente e logico il diniego della particolare tenuità del fatto, sulla base della concreta valutazione degli indici di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata sulla base della fattispecie concreta e mediante apprezzamento congiunto degli indicatori relativi a condotta, danno e colpevolezza; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una censura generica contro una valutazione di merito già sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere fondato su una valutazione complessiva degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza, riferita alla concreta vicenda.
- Quando la Corte di merito ha motivato correttamente sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., la Cassazione non può sostituire una diversa valutazione di merito se non in presenza di vizi logici evidenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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