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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38463/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza ex art. 629-bis c.p.p. volta alla rescissione della sentenza di condanna (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduce che la sua assenza alle udienze era dovuta a "incolpevole" mancata conoscenza del processo, imputabile alla condotta negligente/abbandonante del difensore di fiducia (avv. Danilo Icardi) che avrebbe interrotto i contatti e non si sarebbe presentato in udienza. Si censura altresì l'onere probatorio richiesto dalla Corte di merito e la valutazione della diligenza dovuta all'imputato, lamentando che la mancata conoscenza andava comunque attribuita alla responsabilità del difensore e non al ricorrente.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: l'assenza protratta del ricorrente non è stata giustificata come incolpevole mancata conoscenza del processo. La Corte ha valorizzato la nomina e la stabilità del rapporto con il difensore di fiducia (nomina 20/09/2014; autenticazione del ricorso per cassazione il 10/12/2014) e le attività poste in essere successivamente all'espulsione (24/09/2014) come indici di effettiva conoscenza del procedimento. È stato ritenuto onere del condannato allegare circostanze concrete che dimostrino l'impossibilità di conoscere le udienze per cause non dipendenti dal suo disinteresse; l'espulsione non è di per sé sufficiente a provare l'incolpevolezza e la mancata presenza del difensore non equivale automaticamente ad "abbandono della difesa" rilevante ai fini della rescissione. Conseguentemente la richiesta di rescissione è stata respinta e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Strumento di rescissione del giudicato per assenza dell'imputato dovuta a incolpevole mancata conoscenza del processo; va coordinato con l'art. 420-bis per definire i presupposti dell'incolpevolezza e dell'assenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina dell'assenza dell'imputato e del patto di nomina del difensore; la giurisprudenza e le modifiche normative richiedono un accertamento che valorizzi l'effettività del rapporto difensore/imputato e altri indici oltre la mera formalità delle notifiche.

  • art. 97, comma 2, cod. proc. pen.

    Predisposizione della nomina del difensore d'ufficio a tutela dell'imputato quando il difensore di fiducia non partecipa; la presenza di difensore d'ufficio riduce l'impatto della mancata partecipazione del difensore di fiducia.

  • art. 158, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Possibilità di notificare atti al difensore domiciliatario; tale notifica è rilevante ai fini della conoscenza del processo da parte dell'imputato se il rapporto difensore/imputato è effettivo.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); rilevante solo come titolo del procedimento originario che ha portato alla condanna.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 23948/2019 (Ismail)

    Principio giurisprudenziale valorizzato: la conoscenza del processo non si fonda esclusivamente sulla regolarità formale delle notifiche, ma anche su indici di effettività del rapporto difensore/imputato e su ulteriori elementi che dimostrino la reale conoscenza.

Massime di principio

  • Per ottenere la rescissione ex art. 629-bis c.p.p. occorre dimostrare concretamente l'"incolpevole" mancata conoscenza del processo: non bastano affermazioni generiche; il gravame probatorio è a carico del ricorrente.
  • La nomina e la stabilizzazione di un difensore di fiducia, insieme ad atti compiuti attraverso il difensore (es. autenticazione di ricorso in Cassazione), sono indici forti di conoscenza effettiva del procedimento, anche se l'imputato è stato espulso.
  • L'espulsione dal territorio non costituisce automaticamente causa esimente dell'assenza: deve essere documentato che l'espulsione ha impedito in modo inevitabile ogni contatto e informazione.
  • La mancata presenza del difensore alle udienze non si traduce automaticamente in "abbandono della difesa" con effetto estintivo dei doveri dell'imputato; l'ordinamento prevede la nomina di difensore d'ufficio per garantire la tutela processuale.
  • Il criterio di verifica della conoscenza deve guardare all'effettività del rapporto difensore/imputato (contatti, atti compiuti per conto dell'imputato, tempistica della nomina) e non limitarsi alle sole formalità di notifica.
  • Chi contesta una condanna per mancata partecipazione deve documentare i tentativi di mantenere contatti col difensore o provare cause oggettive che abbiano impedito tali contatti; la sola affermazione dell'incolpevolezza è insufficiente.

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