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Sentenza

Sentenza n. 1717/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.210/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202504502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva imposto l'assegnazione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di euro 2.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica unitamente al ricorso, si limitava a conferire al difensore il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. È stata inoltre esaminata la questione dell'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della sanabilità del vizio e dell'eventuale errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la procura speciale debba individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare il giudizio. Quando la procura è redatta su foglio separato e non è materialmente incorporata nel ricorso cartaceo, la sua successiva acquisizione in copia informatica nel fascicolo telematico non consente di superare la genericità del contenuto né dimostra che il conferimento fosse anteriore o coevo alla redazione del ricorso. Il Collegio ha escluso che l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 equipari automaticamente tale procura a una procura apposta in calce al ricorso. Ha inoltre ritenuto non sanabile il difetto ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti, che la parte avrebbe potuto seguire adottando una condotta prudenziale. Il TAR ha altresì escluso la necessità di un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., rilevando che l'assenza del difensore alla camera di consiglio comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda è stata proposta ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulla questione rilevata d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; se i difensori non sono presenti in udienza o camera di consiglio, l'avviso non è necessario, poiché la mancata comparizione implica rinuncia alla possibilità di contraddire.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito necessario del ricorso amministrativo e deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina la modalità tecnica di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina la necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare specificamente la controversia e non dimostra, da sola, l'anteriorità o coevità del conferimento rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile; nel caso concreto il rinvio non consente di sanare il difetto originario della procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente la rinnovazione della procura quando, nel processo amministrativo, la sua esistenza è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare che, nel processo amministrativo, il patrocinio tecnico è normalmente obbligatorio e giustifica la richiesta di specifica diligenza nella predisposizione della procura speciale.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato di cui era richiesta l'esecuzione.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire l'individuazione concreta della controversia, indicando almeno gli elementi relativi all'oggetto del ricorso, alle parti e all'autorità giudiziaria adita; una procura separata che si limiti a descrivere genericamente la pretesa sostanziale è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su supporto analogico separato e successivamente depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente valida come procura apposta in calce: la modalità tecnica di deposito non supplisce alla carenza di specificità del mandato e non dimostra, da sola, che esso sia stato conferito prima o contestualmente alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere, o essere almeno coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata conferita prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • Quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o invalidità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile per sanare la genericità della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistessero orientamenti interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione rilevata d'ufficio venga posta in udienza o camera di consiglio e il difensore non sia presente, poiché la mancata comparizione implica rinuncia alla possibilità di interloquire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela del terzo

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