Cassazione Penale, Ordinanza n. 23017/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena e aveva negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o, in subordine, con la detenzione domiciliare. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della diminuzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche, ritenuta troppo contenuta. Con il secondo motivo censurava il diniego delle pene sostitutive, sostenendo che la pena detentiva avrebbe dovuto essere sostituita con una misura meno afflittiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, comunque sorrette da motivazione logica e non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la riduzione della pena per le attenuanti generiche possa essere motivata anche sinteticamente e che, nel caso concreto, la Corte di appello avesse adeguatamente giustificato la rideterminazione della pena "in melius" in rapporto alla reale entità dei fatti. Quanto al diniego della sostituzione della pena detentiva, ha ritenuto corretta la valutazione negativa basata sui precedenti penali, sulla reiterazione di condotte criminose successive al fatto e sulla mancanza di episodicità della condotta, elementi idonei a escludere una prognosi favorevole e a fondare il diniego delle sanzioni sostitutive. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Norme richiamate
La diminuzione per circostanze attenuanti generiche può essere determinata anche in misura inferiore a un terzo; il giudice di merito assolve all'obbligo motivazionale anche con una formula sintetica, purché comprensibile e non illogica.
Richiamato come base normativa delle pene sostitutive invocate dalla difesa; la Corte ne afferma la non concedibilità nel caso concreto per mancanza dei presupposti di legge.
La sostituzione della pena detentiva è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice fondata sui criteri di gravità del fatto, modalità di commissione e personalità del condannato, inclusi i precedenti penali.
art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981
I "fondati motivi" per ritenere non adempiute le prescrizioni della sanzione sostitutiva impongono una valutazione prognostica concreta e una motivazione congrua sul diniego della sostituzione.
L'accertamento dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione logica e congrua dal giudice territoriale.
- La misura della riduzione di pena per attenuanti generiche può essere motivata sinteticamente; non è necessario un apparato argomentativo analitico, purché la decisione dia conto della valutazione complessiva del fatto e dell'imputato.
- La sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive non è automatica, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla prognosi sulla futura osservanza delle prescrizioni.
- Possono legittimare il diniego delle pene sostitutive i precedenti penali, la prosecuzione di condotte criminose dopo il fatto per cui si procede e, più in generale, la mancanza di episodicità della condotta.
- L'accertamento dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comportano, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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