Cassazione Penale, Sentenza n. 31620/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Verani impugna l'ordinanza del 20/07/2021 con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato, a far data dal 15/05/2018, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 9/10/1990, n. 309. Il ricorrente deduce vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe sovrastimato l'episodio che ha portato al suo arresto (18/06/2021) senza valutare adeguatamente il comportamento positivo tenuto nel triennio di affidamento (frequenza comunità, successivo inserimento nel territorio, abitazione e attività lavorativa). Contesta inoltre che il procedimento penale relativo all'arresto fosse ancora in corso e sostiene che la compagna si sia assunta la responsabilità per i fatti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che la revoca dell'affidamento è rimessa al giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza e che, nella fattispecie, il Tribunale aveva fornito motivazione logica e adeguata. I fatti di giugno 2021 (detenzione illecita di arma con caricatori e munizioni, rinvenimento di hashish e bilancini, successiva irreperibilità e latitanza) sono stati valutati come manifestazione incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa e come indice di persistenza in circuiti criminali. La Corte ha ritenuto coerente la determinazione della decorrenza della revoca dal 15/05/2018, considerato il conclamato insuccesso della rieducazione. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94
ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata quale riferimento alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; identifica la tipologia di misura alternativa cui il provvedimento di revoca si riferisce.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, undicesimo comma
art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354
Stabilisce che l'affidamento è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; la Corte ha interpretato che la revoca richiede motivazione logica e adeguata e che la valutazione della compatibilità è rimessa al giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza.
Corte costituzionale, sentenza n. 343 del 1987 (su art. 47, comma decimo)
La Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 47, decimo comma, nella parte in cui non prevedeva gli effetti conseguenti alla revoca; ha imposto al Tribunale di sorveglianza l'obbligo di determinare la residua pena detentiva valutando durata delle limitazioni subite e comportamento tenuto durante l'esperimento della prova, riconoscendo l'esistenza di una 'zona grigia' da valutare caso per caso.
art. 616, comma 1, primo periodo
Provisione richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (indicazione della base legale per le spese, come richiamato nella sentenza).
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza: il provvedimento è legittimo se corredato da motivazione logica e adeguata che dimostri l'incompatibilità delle condotte con la prosecuzione della prova.
- Singoli episodi gravi (es. detenzione di armi, reiterazione di condotte delittuose, latitanza) possono giustificare la revoca anche se il procedimento penale relativo non è ancora definito, purché il Tribunale tragga, con motivazione, la conclusione dell'interruzione del percorso di risocializzazione.
- Il giudizio deve essere globale: il Tribunale valuta la gravità degli episodi specifici nel contesto dell'intero periodo di affidamento e del percorso rieducativo, tenendo conto delle prescrizioni imposte e degli eventuali segnali positivi.
- Esiste una 'zona grigia' tra condotte sempre trasgressive e condotte diligenti seguite da un'unica violazione finale; in tale zona il Tribunale deve esercitare valutazione proporzionale e individualizzata determinando, se del caso, la residua pena detentiva da espiare.
- La mera esistenza di comportamenti positivi nel periodo di prova non esclude la revoca se emergono fatti successivi di particolare gravità che dimostrano persistenza di legami devianti o inesistenza di reale adesione al progetto di recupero.
- L'indicazione del momento da cui far decorrere la revoca (anche ex tunc) deve risultare da motivazione concreta: se il fallimento rieducativo è ritenuto definitivo, il Tribunale può retrodatare la revoca all'inizio dell'affidamento.
- Le contestazioni difensive quali l'assunzione di responsabilità da parte di altri o la pendenza del processo penale non impediscono automaticamente la revoca; rilevano la consistenza delle emergenze istruttorie e la loro credibile attestazione di una interruzione del percorso rieducativo.
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