Cassazione Penale, Ordinanza n. 01480/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la necessaria firma di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione. Ha quindi applicato le conseguenze di legge: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'assenza di ragioni per esonerare da tale sanzione accessoria.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza d'appello confermativa, ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Palermo. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione previsto dall'art. 613 c.p.p.
Norme richiamate
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere firmati da un difensore cassazionista; la sottoscrizione personale della parte è insufficiente e determina l'inammissibilità.
La riforma del 2017 ha escluso la proponibilità personale del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione tecnica da parte di difensore abilitato.
L'autenticazione della firma da parte di un legale attesta solo la genuinità della sottoscrizione e la riconducibilità dell'atto alla parte, ma non sana la mancanza della necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista.
La modifica normativa è richiamata come fonte della disciplina che impone, per i procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto all'albo speciale.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere proposto validamente dalla parte personalmente: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'autenticazione della firma da parte di un difensore non equivale alla sottoscrizione tecnica richiesta dall'art. 613 c.p.p. e non sana il difetto originario di validità dell'atto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Le doglianze di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena restano assorbite quando l'impugnazione è inammissibile per un vizio formale dell'atto.
Come è indicizzato
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