Cassazione Penale, Ordinanza n. 33604/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non interviene sul merito della condanna, che resta ferma; viene soltanto ribadita la correttezza della motivazione di merito sia sulla recidiva qualificata sia sulla configurabilità della rapina e l'inammissibilità della richiesta di riqualificazione in furto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 5 dicembre 2024. Il primo ricorrente censura l'applicazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 2, c.p., deducendo vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione di merito e che il giudice di appello ha correttamente valutato, in concreto e ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto e i precedenti penali, verificando la maggiore pericolosità del soggetto. Il secondo ricorrente contesta la dichiarazione di responsabilità per rapina ex art. 628 c.p., sostenendo che mancherebbero gli elementi costitutivi del reato sulla base di una diversa lettura dei fatti e delle prove; inoltre chiede la riqualificazione del fatto in furto ex art. 624 c.p. La Corte rileva che tali censure tendono a sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto alla valutazione già compiuta nei gradi di merito e che la richiesta di riqualificazione non era stata previamente dedotta in appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
La recidiva qualificata può essere applicata solo sulla base di una valutazione concreta della maggiore riprovevolezza e pericolosità, non essendo sufficiente il mero richiamo alla gravità dei fatti o alla loro collocazione temporale.
La valutazione della recidiva richiede l'esame in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del nuovo reato.
Norma incriminatrice della rapina; la Corte conferma la correttezza della motivazione di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi, in particolare del carattere violento della condotta.
Richiamato dalla difesa come fattispecie alternativa di furto, ma la Corte ne esclude la valutazione in cassazione perché la richiesta di riqualificazione non era stata previamente dedotta in appello.
La Corte ribadisce la preclusione alla proposizione in cassazione di questioni non dedotte come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La censura sulla recidiva qualificata è scrutinabile solo se denuncia un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti; il giudice deve valutare in concreto il nesso tra precedenti penali e fatto contestato, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- La configurabilità della rapina va apprezzata in base agli elementi costitutivi risultanti dalla motivazione di merito; la mera richiesta di sostituire alla rapina il furto, senza aver dedotto tempestivamente la questione in appello, è preclusa in cassazione.
- Le questioni nuove non dedotte nei motivi di appello sono inammissibili in cassazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
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