Cassazione Civile, Ordinanza n. 18897/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in AS)
La controversia
Una società fornitrice, ammessa al passivo in chirografo per un credito di euro 4.455.902,51, ha impugnato il decreto del tribunale che, accogliendo solo in parte l'opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di una grande impresa siderurgica, ha riconosciuto la prededuzione soltanto per euro 2.540.867,89. La ricorrente sosteneva che la prededucibilità dovesse riguardare l'intero credito, perché le prestazioni eseguite sarebbero state tutte necessarie alla continuità dell'attività produttiva dello stabilimento, caratterizzato da ciclo integrale e non limitato alla sola produzione della bramma d'acciaio. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, dell'art. 53 d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 111 l. fall. e dell'art. 12 preleggi, lamentando una interpretazione troppo restrittiva della nozione di "impianti produttivi essenziali"; con il secondo motivo deduceva nullità parziale del decreto per omessa motivazione sul rigetto parziale, in particolare con riguardo alle attività di raffinazione e ai prodotti finiti ulteriori rispetto alle bramme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la norma sulla prededuzione è eccezionale e di stretta interpretazione, perché deroga al principio della responsabilità patrimoniale generale ex art. 2740 c.c.; pertanto l'espressione "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali" va letta in senso restrittivo e riferita al ciclo produttivo del cosiddetto primo acciaio, cioè fino alla bramma d'acciaio. Le attività successive, dirette a lavorare il prodotto già ottenuto, pur rientrando nell'ambito produttivo complessivo dell'impresa, non coincidono con l'essenzialità richiesta dalla norma ai fini della prededuzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'accertamento compiuto dal tribunale circa la concreta riferibilità delle prestazioni al perimetro del primo acciaio fosse un accertamento di merito insindacabile in cassazione, non essendo stato censurato nei termini richiesti dalla giurisprudenza sul vizio motivazionale. Nessuna spesa è stata liquidata per mancanza di attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La rinuncia al mandato del difensore è stata ritenuta irrilevante in mancanza di nuova nomina, in base al principio della perpetuatio.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003
prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali
Norma eccezionale e di stretta interpretazione; la prededuzione si applica solo alle prestazioni necessarie alla continuità degli impianti essenziali, identificati nel ciclo del primo acciaio fino alla bramma.
Richiamato insieme alle altre norme sulla prededuzione per sostenere il ricorso, ma non ritenuto idoneo a superare l'interpretazione restrittiva della norma speciale.
Richiamato quale base della prededuzione, ma interpretato in coordinamento con la disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione letterale e sistematica della norma, ma la Corte ha privilegiato una lettura restrittiva coerente con la ratio derogatoria.
Richiamato come principio generale rispetto al quale la prededuzione costituisce deroga eccezionale.
Evocato indirettamente nella parte sui principi probatori, poiché l'accertamento dell'oggetto concreto delle prestazioni costituisce un fatto da provare e apprezzare dal giudice di merito.
Richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e l'insindacabilità dell'accertamento di merito se completo nelle risultanze storiche.
Massime di principio
- La disciplina della prededuzione in una procedura concorsuale speciale, quando deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la norma collega la prededuzione alle prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, il riferimento va individuato nel nucleo produttivo primario e indispensabile del ciclo industriale considerato dalla legge, non nell'intero complesso delle attività aziendali.
- In presenza di un impianto a ciclo integrale, il fatto che tutte le lavorazioni siano funzionalmente connesse alla produzione finale non basta a renderle tutte "essenziali" ai fini della prededuzione; occorre distinguere tra produzione del bene-base e successive lavorazioni sul bene già prodotto.
- La qualificazione giuridica del perimetro degli "impianti essenziali" è questione di diritto; l'individuazione concreta delle prestazioni eseguite e della loro funzione economico-produttiva è invece questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- In cassazione non è sindacabile l'accertamento di merito sulla concreta riferibilità delle prestazioni al perimetro rilevante, se non nei limiti del vizio motivazionale e dell'omesso esame dei fatti storici decisivi secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
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