Cassazione Penale, Ordinanza n. 10685/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata nel negare l'applicabilità della liberazione anticipata all'isolamento diurno accessorio all'ergastolo, richiamando un orientamento già consolidato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di attribuire la liberazione anticipata al periodo di isolamento diurno accessorio alla pena dell'ergastolo. La doglianza era incentrata sull'assunto che l'isolamento diurno avesse natura di sanzione penale e, come tale, dovesse essere suscettibile di incidere del beneficio della liberazione anticipata. La Corte di cassazione ha rilevato che la questione era già stata risolta in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liberazione anticipata può incidere solo sulla pena dell'ergastolo e non sull'isolamento diurno, che ha funzione meramente accessoria e maggiormente afflittiva, priva di autonoma consistenza tale da consentire lo scomputo del beneficio.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, L. n. 354 del 1975
la pena su cui può andare a incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo
La norma è stata interpretata nel senso che il beneficio della liberazione anticipata opera sulla pena dell'ergastolo e non sul periodo di isolamento diurno accessorio, che resta estraneo alla sua sfera applicativa.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La liberazione anticipata può incidere soltanto sulla pena principale dell'ergastolo e non su un segmento sanzionatorio accessorio, quale l'isolamento diurno, quando quest'ultimo non presenti autonoma struttura di pena suscettibile di riduzione.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando ripropone una questione già stabilmente risolta dalla giurisprudenza di cassazione in senso contrario, senza offrire argomenti idonei a superare il consolidato orientamento.
- L'isolamento diurno accessorio all'ergastolo svolge funzione di aggravamento afflittivo della pena perpetua e non costituisce una pena autonoma sulla quale possa operare il beneficio della liberazione anticipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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