Cassazione Civile, Ordinanza n. 05956/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato il provvedimento del Questore che disponeva, contestualmente al decreto prefettizio di espulsione, il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida davanti alla Corte di cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul trattenimento e sulla direttiva rimpatri, deducendo che il provvedimento era privo di motivazione o sorretto da motivazione solo apparente; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sull'espulsione, sostenendo l'illegittimità del decreto presupposto perché il Prefetto avrebbe erroneamente ritenuto un ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, mentre gli atti dattiloscopici avrebbero dimostrato il foto-segnalamento all'ingresso. Nella memoria il ricorrente ha chiesto la cassazione senza rinvio per intervenuta estinzione del procedimento di trattenimento amministrativo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione del decreto impugnato meramente apparente e quindi non rispettosa del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo per priorità logica. Conseguentemente ha cassato senza rinvio il decreto del giudice di pace, rilevando che non erano necessarie ulteriori indagini ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese del merito e del giudizio di legittimità per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato come disciplina del trattenimento dello straniero e della relativa convalida; il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione effettiva sui presupposti applicativi.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata dal ricorrente nel denunciare la violazione della disciplina sul trattenimento amministrativo.
art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE
Richiamata quale parametro europeo della disciplina del trattenimento ai fini del rimpatrio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento giudiziale deve superare il minimo costituzionale; è insufficiente una motivazione mancante o solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo la violazione del minimo costituzionale.
La cassazione senza rinvio è possibile quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre l'illegittimità del decreto di espulsione presupposto.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre l'illegittimità del decreto di espulsione presupposto.
Richiamato nel decreto di convalida come parametro per escludere motivi ostativi all'espulsione e al trattenimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione del provvedimento può essere censurata solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente, poiché il sindacato della Cassazione non riguarda più l'insufficienza o la contraddittorietà motivazionale.
- Integra motivazione apparente l'uso di formule generiche e stereotipate prive di reale confronto con i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una ragione che assorbe logicamente gli altri, la Corte può dichiarare assorbiti i restanti motivi.
- La cassazione senza rinvio è ammissibile se, una volta rilevato il vizio, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per definire la controversia.
- Nei provvedimenti di convalida del trattenimento amministrativo dello straniero il giudice deve dare conto in modo concreto dei presupposti legittimanti, non essendo sufficiente un mero rinvio o una formula apodittica.
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