Cassazione Civile, Ordinanza n. 07931/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
Una società aveva affidato a un operatore logistico la spedizione internazionale di 27 colli contenenti articoli di moda di lusso, destinati da Vicenza a New York. Durante il trasferimento terrestre preliminare al successivo imbarco aereo, 7 colli risultavano smarriti. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata per difetto di prova del contenuto e del valore dei colli. La Corte d'appello, invece, aveva qualificato il rapporto come trasporto aereo internazionale e applicato la Convenzione di Montreal, riconoscendo la responsabilità del vettore/spedizioniere nei limiti convenzionali. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione della Convenzione di Montreal e dell'art. 1696 c.c., sostenendo che la tratta terrestre anteriore al volo non potesse ricadere nella disciplina convenzionale e che dovesse applicarsi il codice civile; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2735 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe trascurato comunicazioni della controparte aventi valore confessorio circa il momento dello smarrimento; (3) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la confessione stragiudiziale del 26 gennaio 2016 del legale rappresentante della resistente; (4) nullità per avere la Corte territoriale esaminato l'applicabilità della Convenzione di Montreal nonostante la resistente non avesse proposto appello incidentale, essendo rimasta soccombente sulla questione in primo grado; (5) violazione dell'art. 22 della Convenzione di Montreal e dell'art. 1282 c.c. per la mancata attribuzione degli interessi sulla somma riconosciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina della Convenzione di Montreal al trasporto aereo internazionale anche per la tratta terrestre strumentale al carico/imbarco, e ha confermato che la resistente, vittoriosa in primo grado, poteva riproporre la questione in appello senza necessità di appello incidentale. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare un documento decisivo, ossia la dichiarazione del 26 gennaio 2016 del legale rappresentante della resistente, potenzialmente idonea a superare la presunzione che lo smarrimento fosse avvenuto nel trasporto aereo e a integrare una confessione stragiudiziale. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame limitato ai profili accolti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.
la ricorrente lo invoca per censurare la valutazione della prova, ma la Corte rileva che il documento decisivo era stato del tutto trascurato dal giudice di merito.
la Corte considera rilevante verificare se la dichiarazione del 26 gennaio 2016 potesse valere come confessione stragiudiziale.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina interna al trasporto terrestre e l'inapplicabilità del limite risarcitorio convenzionale.
richiamato insieme agli artt. 18, 22 e 38 della Convenzione di Montreal quale norma di ratifica ed esecuzione.
art. 18 Convenzione di Montreal
il trasporto terrestre eseguito per carico, consegna o trasbordo nel quadro di un contratto di trasporto aereo ricade nella presunzione di operatività della Convenzione.
art. 22 Convenzione di Montreal
richiamato come fonte dei limiti di responsabilità risarcitoria del vettore.
art. 38 Convenzione di Montreal
nei trasporti combinati la Convenzione si applica al solo trasporto aereo, salvo quanto previsto dall'art. 18, par. 4, che include le tratte terrestri strumentali all'esecuzione del contratto aereo.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
richiamato nel quarto motivo in tema di costituzione e difese della parte resistente.
richiamato nel quarto motivo per sostenere la necessità di impugnazione incidentale; la Corte lo esclude perché la questione era stata assorbita in primo grado.
richiamato nel quarto motivo; la Corte afferma che non era necessario appello incidentale per le questioni non esaminate perché assorbite.
art. 22 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
è la norma sui limiti risarcitori, che nel ricorso viene discussa anche in relazione agli interessi sul capitale.
viene richiamato per sottolineare che il trasporto terrestre fuori dall'aerodromo non rientra, di regola, nel periodo di trasporto aereo salvo le eccezioni previste.
Massime di principio
- Quando il contratto ha ad oggetto un trasporto aereo internazionale, la tratta terrestre strumentale al carico, alla consegna o al trasbordo della merce può ricadere nell'ambito applicativo della Convenzione di Montreal, anche se il danno si verifica prima dell'imbarco, purché il trasporto terrestre sia funzionale all'esecuzione del contratto aereo e non risulti una diversa pattuizione.
- Nei trasporti internazionali con segmento terrestre preliminare o successivo al volo, la disciplina convenzionale non si estende indiscriminatamente al trasporto misto: opera invece una qualificazione secondo il criterio della prevalenza, con applicazione della Convenzione al solo rapporto di trasporto aereo e alle tratte terrestri ad esso strumentali nei limiti previsti dall'art. 18, par. 4.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per riproporre domande o eccezioni non esaminate perché assorbite; è sufficiente una riproposizione espressa in appello o in cassazione per evitare la presunzione di rinuncia.
- Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione quando il documento abbia carattere decisivo, cioè sia idoneo, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire l'esito della decisione impugnata.
- La dichiarazione proveniente dalla controparte può assumere rilievo non solo come elemento indiziario, ma anche come confessione stragiudiziale, se ne ricorrono i presupposti; il giudice di merito deve quindi esaminarne il contenuto quando sia potenzialmente decisivo per superare una presunzione probatoria su cui si fonda la decisione.
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