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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4347/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano per due motivi principali: 1) nullità per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'avv. Emanuele Stefano Regondi, co-difensore di Gjonaj Arben; 2) vizio in punto di dosimetria della pena e violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la corte territoriale avrebbe trattato il tentativo come circostanza aggravante e applicato una pena di partenza non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativamente a Gjonaj Arben, constatando la nullità per omessa notifica al co-difensore e l'assenza di una pronuncia della corte territoriale sulla questione; per Gjonaj ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Ha dichiarato invece inammissibile il ricorso di Skana Mark (secondo motivo), confermando in capo a questi la decisione impugnata e condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti

    La disposizione emergenziale è stata richiamata dal Procuratore Generale per giustificare la richiesta di dichiarare inammissibili i ricorsi non muniti di specifica richiesta di udienza pubblica; regola la possibilità/limite della trattazione orale in Cassazione in periodo emergenziale.

  • art. 23-bis, d.l. n. 137/2020 (discipline emergenziali sulla partecipazione cartolare)

    partecipazione cartolare al giudizio di appello

    La Corte ha valutato la partecipazione cartolare tramite PEC in appello: se manca la notifica del decreto a uno dei difensori ciò configura una nullità a regime intermedio non sanata automaticamente dalla partecipazione cartolare, se l'eccezione è tempestivamente rilevata.

  • art. 56 c.p.

    Norma sulla punibilità del tentativo; la Corte ricorda che la pena per il delitto tentato può essere determinata con metodo diretto (sintetico) o bifasico (riduzione dalla pena per il consumato), purché la scelta sia motivata e la riduzione non sia superiore ai limiti previsti.

  • art. 625, co. 1, n. 2 c.p.

    Richiamata in relazione a una presunta circostanza aggravante per il furto; la Corte ha valutato nel contesto della gravità del fatto rilevata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità (messa alla prova); la Corte d'appello aveva valutato e rifiutato l'applicazione della causa, argomentando sulla gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Skana Mark.

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di citazione in appello a uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio non automaticamente sanata: l'eccezione tempestivamente sollevata da altro difensore impone alla corte territoriale di pronunciarsi e può comportare annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • La pena per il delitto tentato può essere calcolata con due metodi (diretto/sintetico o bifasico); il giudice deve motivare la scelta e rispettare i limiti di riduzione previsti dall'art. 56 c.p.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce sempre la ridefinizione della pena-base in appello se, nel complesso, la pena finale non è superiore a quella inflitta in primo grado; tuttavia esiste giurisprudenza che, in particolare per reati continuati e in caso di impugnazione dal solo imputato, non consente aumenti della pena-base rispetto a quanto stabilito in primo grado.
  • I motivi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e al pagamento delle somme previste dall'art. 616 c.p.p.; l'inammissibilità può essere richiesta dal Pubblico Ministero secondo le norme emergenziali sulle udienze.
  • Nella fase emergenziale (partecipazione cartolare/PEC) il giudice deve esplicitamente valutare le eccezioni processuali connesse alla notifica ai difensori e non può prescindere dalla regolarità della rappresentanza tecnica.

Testo integrale

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